Sentenza del 14/06/2016 n. 1093 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Elenco delle pendenze tributarie inviato al contribuente dal concessionario della riscossione - Impugnabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione del concessionario è stata ritenuta non impugnabile, perché non costituiva un atto impositivo né esprimeva una nuova e autonoma pretesa tributaria. L'impugnazione è quindi risultata inammissibile o comunque infondata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che la comunicazione ricevuta dal concessionario fosse impugnabile davanti al giudice tributario. La questione riguardava se un atto non espressamente incluso nell'elenco dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 potesse comunque essere impugnato in quanto contenente una pretesa tributaria. In linea generale, sono impugnabili anche atti atipici quando manifestano una pretesa tributaria compiuta, definita e attuale; tuttavia, la comunicazione in esame aveva natura meramente ricognitiva, limitandosi a riepilogare le pendenze già risultanti, senza applicare imposte, irrogare sanzioni o richiedere autonomamente il pagamento.
Norme richiamate
Art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
La norma elenca gli atti impugnabili davanti al giudice tributario. L'elenco non è necessariamente esaustivo, poiché possono essere impugnati anche atti diversi quando contengano una pretesa tributaria compiuta, definita e attuale. Non è invece impugnabile una comunicazione meramente ricognitiva delle pendenze.
Massime di principio
- Una comunicazione del concessionario che si limiti a riepilogare debiti o pendenze già esistenti, senza introdurre una nuova richiesta impositiva, normalmente non è autonomamente impugnabile.
- La possibilità di impugnare un atto non dipende soltanto dal suo titolo o dalla sua inclusione nell'elenco dell'art. 19, ma dal suo contenuto sostanziale: deve esprimere una pretesa tributaria concreta, attuale e definita.
- Per contestare validamente un debito occorre, di regola, impugnare l'atto presupposto o l'atto successivo che rende attuale la pretesa, come una cartella di pagamento, un avviso di accertamento o un atto di riscossione, rispettando i relativi termini.
- Un semplice estratto, riepilogo o riscontro informativo non sostituisce l'atto impositivo e non determina, da solo, l'apertura di un nuovo termine per ricorrere.
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