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Sentenza

Sentenza n. 565/2026 - Bari, Sezione 3

per l'accertamento - dell’illegittimità del silenzio-rifiuto (o inadempimento) formatosi sull'istanza notificata in data 26 gennaio 2024 e per l'accertamento del relativo obbligo di provvedere. - della “comunicazione” del Soprintendente del 21.8.2024 prot. n. 10233 di “non doversi procedere”.

Giustizia amministrativa202400956

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-rifiuto o silenzio-inadempimento sull'istanza del 26 gennaio 2024 e successiva comunicazione di non doversi procedere del 21 agosto 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza notificata il 26 gennaio 2024 e dell'obbligo della Soprintendenza di provvedere, impugnando altresì la comunicazione del Soprintendente del 21 agosto 2024 recante l'indicazione di non doversi procedere. Nel corso del giudizio, anche a seguito della nomina di un commissario ad acta e dello svolgimento di accertamenti istruttori, la Soprintendenza ha concluso il procedimento relativo al complesso "Palazzo Ducale Caracciolo", adottando il decreto n. 36 del 12 febbraio 2026, con dichiarazione di interesse culturale, e il decreto n. 40 del 13 febbraio 2026, con il quale la competente Commissione ha autorizzato l'alienazione del bene ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 42/2004, con le prescrizioni derivanti dal vincolo culturale. Il ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha preso atto che l'Amministrazione ha concluso il procedimento e ha adottato gli atti sostanziali richiesti, ossia la dichiarazione di interesse culturale e l'autorizzazione all'alienazione del bene con le relative prescrizioni. Poiché l'interesse alla decisione sull'inerzia amministrativa e sulla comunicazione di non doversi procedere è venuto meno, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate, tenuto conto della natura e complessità della controversia. Le spese della verificazione sono state poste a carico delle parti costituite in eguale misura e saranno liquidate con separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata quale fondamento processuale della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, conseguente alla sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo.

  • art. 56 d.lgs. 42/2004

    È stato indicato quale base normativa dell'autorizzazione all'alienazione del bene culturale, rilasciata con prescrizioni derivanti dal vincolo apposto sul complesso immobiliare.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso contro il silenzio dell'amministrazione, la sopravvenuta conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso fa venir meno la materia del contendere quando elimina l'interesse concreto alla decisione sull'inerzia amministrativa.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l'amministrazione abbia definito il procedimento oggetto della domanda e che tale definizione sia stata riconosciuta dalla parte ricorrente come satisfattiva o comunque idonea a far venir meno l'interesse alla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleCircolazione e prelazione dei beni culturaliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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