Cassazione Civile, Ordinanza n. 27767/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente a tempo indeterminato del Museo Palazzo Reale di Caserta, addetto ai servizi di vigilanza, aveva chiesto il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario e per giornate festive. La pretesa si fondava sull'ordine di servizio n. 18 del 2014, che aveva previsto per gli addetti un turno normale di 5 ore e 50 minuti e un turno di sottoguardia dalle 7.00 alle 15.00, con una prestazione giornaliera di 8 ore, quindi con 2 ore e 10 minuti di lavoro eccedente. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello di Napoli aveva riformato parzialmente la decisione, ritenendo che il lavoratore non avesse provato la preventiva specifica autorizzazione al lavoro straordinario svolto nei giorni festivi. Gli eredi del lavoratore hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 437 e 416 c.p.c., sostenendo che la questione della distinzione tra straordinario feriale e lavoro festivo sarebbe stata sollevata solo in appello; 2) nullità per violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., perché l'amministrazione non avrebbe contestato che l'ordine di servizio autorizzasse anche il lavoro festivo; 3) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale non avesse valorizzato gli elementi che avrebbero dimostrato l'autorizzazione al lavoro festivo; 4) nullità della sentenza per difetto o apparenza di motivazione ex art. 132 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, perché in primo grado l'amministrazione aveva contestato in via generale la debenza delle differenze retributive per mancata autorizzazione dello straordinario, contestazione idonea a comprendere sia lo straordinario feriale sia quello festivo; ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'assenza di una specifica autorizzazione del lavoro festivo nell'ordine di servizio n. 18; ha ritenuto infondato il quarto motivo perché la sentenza di merito conteneva una motivazione esistente, intelligibile e logicamente apprezzabile. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Ministero; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 437 c.p.c.
Richiamato quale parametro della preclusione alle nuove questioni in appello nel rito del lavoro; la Corte ha escluso che vi fosse stata una tardiva introduzione di un fatto nuovo.
art. 416 c.p.c.
Invocato per sostenere la preclusione di una contestazione tardiva; la Corte ha ritenuto che la contestazione generale in primo grado fosse sufficiente a comprendere anche il lavoro festivo.
art. 115 c.p.c.
Dedotto in relazione alla mancata contestazione dei fatti; la Corte ha escluso la violazione, rilevando che la questione era stata contestata in termini generali.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato per denunciare mancanza o apparenza della motivazione; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione esistente e intellegibile.
art. 360 c.p.c.
È il parametro di deduzione dei motivi di ricorso: nullità della sentenza/procedimento e omesso esame di fatti decisivi.
art. 27 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018
Citato dal Ministero per escludere che i dati del prospetto presenze integrassero automaticamente la disciplina della banca delle ore senza la preventiva istituzione decentrata dell'istituto.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, una contestazione generale dell'an debeatur o della debenza di differenze retributive può ricomprendere anche le componenti specifiche della pretesa, se attinenti al medesimo fatto costitutivo; non può parlarsi di nuova questione in appello quando la contestazione era già stata sollevata in primo grado in termini idonei a investire l'intero credito azionato.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda sull'assenza di una specifica autorizzazione al lavoro straordinario festivo, è inammissibile il motivo che si limiti a prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio senza aggredire quel preciso fondamento logico-giuridico.
- Il vizio di motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente incoerente da non consentire di riconoscerla come giustificazione della decisione; non è sufficiente la mera critica alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Quando si discute di compenso per lavoro straordinario in ambito pubblico, la monetizzazione richiede la verifica dei presupposti autorizzativi previsti dalla disciplina applicabile e non può essere desunta automaticamente da mere risultanze contabili o da ordini di servizio generali, se questi rinviano a una specifica autorizzazione non risultante in causa.
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