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Sentenza

Sentenza n. 15263/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- Tribunale ordinario di Roma;

Giustizia amministrativa202605780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva condannato le amministrazioni al pagamento di € 2.500 a titolo risarcitorio e di € 2.400 per spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I genitori, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma pubblicata il 12 dicembre 2024, notificata alle amministrazioni il 16 dicembre 2024 e divenuta esecutiva il 15 gennaio 2025 per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato i convenuti a pagare al minore € 2.500 a titolo risarcitorio e € 2.400 per compensi legali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA. Nonostante la notificazione, il precetto del 17 novembre 2025 e la diffida del 16 febbraio 2026, le amministrazioni non avevano pagato né dato riscontro. I ricorrenti hanno chiesto di dichiarare l’inadempimento, ordinare il pagamento di € 6.182,05 oltre interessi e rivalutazione, applicare una penalità in caso di ulteriore ritardo, nominare un commissario ad acta e rifondere le spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto ammissibile il giudizio anche per l’esecuzione della condanna alle spese di lite e ha accertato che la sentenza del Tribunale ordinario era passata in giudicato, che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo era decorso e che l’amministrazione era rimasta inerte. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza, o dalla sua eventuale precedente notificazione di parte, l’importo complessivo di € 6.182,05, composto da € 2.500 di risarcimento, € 2.400 di compensi, € 360 di rimborso forfettario, € 142 per il precetto, € 116,08 di CPA e € 663,97 di IVA, oltre interessi legali dalla notificazione del titolo sino al saldo. Per il perdurante inadempimento, decorso il termine di 30 giorni indicato in motivazione e previa istanza della parte e verifica del mancato pagamento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie o un funzionario delegato, con ulteriori 90 giorni per gli adempimenti sostitutivi e senza compenso. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 1.500 oltre oneri di legge. Non ha disposto la penalità richiesta.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Stante, dunque, l’idoneità del titolo giudiziale all’esecuzione e perdurando l’inerzia dell’amministrazione intimata, va dichiarato l’obbligo della stessa di conformarsi alla predetta sentenza, provvedendo al pagamento, entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione, degli importi liquidati, a suo carico a titolo di risarcimento del danno, di spese giudiziali ed accessorie, con la citata decisione di cui si chiede l’esecuzione, oltre agli interessi legali a far data dalla notifica del titolo e sino al soddisfo.

    Nel giudizio di ottemperanza, accertati l’idoneità esecutiva del titolo e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice può imporre il pagamento degli importi riconosciuti dal titolo, con interessi legali dalla sua notificazione fino al saldo, e predisporre l’intervento sostitutivo del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione della parte della sentenza che condanna al pagamento delle spese di giudizio, sia quando queste siano liquidate in favore della parte sia quando siano liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
  • Quando un titolo giudiziale è idoneo all’esecuzione, è passato in giudicato e l’amministrazione non vi ha dato adempimento dopo la scadenza del termine previsto, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di conformarsi al titolo, fissando un termine per il pagamento e riconoscendo gli interessi legali dalla notificazione del titolo sino al soddisfo.
  • In presenza di perdurante inadempimento, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato, alla verifica del mancato adempimento e alla presentazione di un’istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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