Ordinanza n. 309/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia i. della nota prot. n. 101816 del 23.3.2026 con la quale il Responsabile Unico del Progetto di Sistema Ambiente s.p.a. ha comunicato alla Onofaro Antonino s.r.l. l’esclusione dalla gara (C.I.G.: B92CEDDDC6) indetta dalla medesima Sistema Ambiente per l’affidamento per la durata di 36 mesi prorogabili di ulteriori 24 mesi dell’appalto, da aggiudicare con il criterio dell’OEPV, dei servizi di: 1. Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani differenziati (e pulizia aree pubbliche) nell’area territoriale delle ex circoscrizioni nr. 3, 5, 6, e 8 del Comune di Lucca, per l’importo annuale di Euro 1.912.035,22, oltre costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso; 2. Raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili differenziati identificati con codice EER 20.02.01 (verde, ramaglie, sfalci e piccole potature) nell’area territoriale del Comune di Lucca, per l’importo annuale di Euro 577.785,98, oltre costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso; il tutto per un importo soggetto a ribasso di Euro 12.449.106,00 e l’importo complessivo di Euro 12.541.426,00 comprensivo dei costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, pari a Euro 2.320,00; ii. della nota prot. n. 11492 del 27 marzo 2026, con la quale il Responsabile Unico del Progetto di Sistema Ambiente ha preso atto dell’esclusione dei tre operatori economici partecipanti alla gara (inclusa la Onofaro Antonino s.r.l.) comminata per non avere raggiunto la soglia di sbarramento dei 40 punti nella valutazione della relativa offerta tecnica, prescritta a pena di esclusione; della consequenziale impossibilità di aprire le relative offerte economiche e, pertanto, ha comunicato di non procedere all’apertura delle offerte economiche, e, quindi, di non aggiudicare il contratto (i.e.: appalto) in questione; iii. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale inclusi i verbali di gara n. 3 del 21.1.2026, i verbali non conosciuti nr. 1 prot. int. nr. 1996 del 20.10.2026; nr. 2 prot. int. nr. 1997 del 20.01.2026 e nr. 3 prot. int. nr. 2284 del 20 - 21 gennaio 2026; nonché il verbale n. 4 del 10 marzo 2026 con i quali è stata esaminata l’offerta della Onofaro Antonino s.r.l. e poi sono state riepilogate le operazioni di valutazione effettuate dalla commissione giudicatrice in seduta riservata all’esito delle quali sono stati attribuiti alla Onofaro Antonino s.r.l. i punteggi relativi all’offerta tecnica per ciascuno dei quattro criteri di valutazione, e, quindi, è stato attribuito il punteggio complessivo di 38,5 scaturente dalla relativa sommatoria a fronte della soglia minima di sbarramento fissata in 40 punti dall’art. 16.3 del disciplinare di gara; iv. gli altri atti infra specificati; nonché per la condanna della stazione appaltante alla riammissione in gara della ricorrente e alla nuova valutazione della relativa offerta tecnica;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso della fase cautelare, la ricorrente ha dichiarato, con memoria del 19 maggio 2026, di rinunciare alla domanda cautelare. Il TAR ha preso atto della rinuncia, senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora e senza pronunciarsi sulla legittimità dell'esclusione. La trattazione di merito è stata fissata all'udienza pubblica del 9 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: esclusione dalla gara per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento dell'offerta tecnica e conseguente mancata apertura delle offerte economiche e mancata aggiudicazione
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura di gara indetta da Sistema Ambiente S.p.A. per l'affidamento, mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani differenziati e dei rifiuti biodegradabili nel Comune di Lucca. L'esclusione è stata motivata dal mancato raggiungimento della soglia di sbarramento di 40 punti prevista dall'art. 16.3 del disciplinare di gara: alla relativa offerta tecnica sarebbero stati attribuiti 38,5 punti. Sono stati inoltre impugnati gli atti con cui la stazione appaltante ha preso atto dell'esclusione di tutti e tre gli operatori partecipanti, ha disposto di non aprire le offerte economiche e ha comunicato di non procedere all'aggiudicazione. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, la sospensione cautelare, la riammissione in gara e la nuova valutazione dell'offerta tecnica. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti contro la valutazione tecnica o contro la soglia di sbarramento.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della domanda cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata poi oggetto di rinuncia.
art. 16.3 del disciplinare di gara
soglia minima di sbarramento fissata in 40 punti
Prevede, a pena di esclusione, il raggiungimento di una soglia minima di 40 punti nella valutazione dell'offerta tecnica.
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