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Sentenza

Sentenza n. 4161/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'accertamento e declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Procida sull’atto di invito, diffida e messa in mora notificato il 5 novembre 2025 contenente l’intimazione a concludere il procedimento - ancora non definito - inerente all’istanza di condono recante prot. n. 3113 del 01.03.1995 e rubricata col n. 714, omettendo di verificare la sussistenza delle carenze della pratica di condono descritte nell’atto di diffida e nella relazione tecnica in possesso del Comune di Procida dal 2 luglio 2025; a disporre conseguentemente l’archiviazione dell’istanza di condono come preannunziato con la richiesta di integrazione della documentazione datata 10 ottobre 2005; ad adottare ogni conseguenziale provvedimento repressivo e sanzionatorio per gli abusi edilizi non sanati; nonchè per l'accertamento dell’obbligo del Comune di Procida di provvedere in ordine alla menzionata istanza formulata con l’atto di invito, diffida e messa in mora innanzi citato, e la condanna del Comune di Procida a pronunciarsi sull’istanza proposta dalla ricorrente mediante adozione di un provvedimento espresso entro il termine che il Tribunale riterrà di giustizia.

Giustizia amministrativa202601707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Procida sull’istanza-diffida diretta a ottenere la definizione di un procedimento di condono edilizio e l’adozione dei provvedimenti repressivi per gli abusi edilizi non sanati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un immobile e di un’area cortilizia confinanti con l’immobile delle controinteressate, ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l’inerzia del Comune di Procida. Ha denunciato la realizzazione, sull’immobile confinante, di una veranda, di una tettoia e di altre opere edilizie asseritamente abusive, nonché il rialzamento della muratura di confine, con conseguenti vedute sulla proprietà, immissioni di acqua piovana e servitù di stillicidio. Sull’immobile era stata presentata nel 1995 un’istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994, mai definita dal Comune. Dopo un esposto e una relazione tecnica, la ricorrente ha notificato il 5 novembre 2025 un atto di invito, diffida e messa in mora, chiedendo la conclusione espressa del procedimento di condono, l’archiviazione dell’istanza per le carenze documentali già contestate e l’adozione dei provvedimenti repressivi e sanzionatori per gli abusi non sanati. Il Comune non ha fornito alcun riscontro. La ricorrente ha dedotto la propria legittimazione e il proprio interesse a ricorrere in ragione della vicinitas e dello specifico pregiudizio arrecato dagli abusi alla sua proprietà, nonché la violazione dell’obbligo amministrativo di provvedere.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti la legittimazione e l’interesse a ricorrere, poiché la ricorrente è proprietaria confinante e ha allegato uno specifico pregiudizio derivante dagli interventi edilizi contestati, documentato dalla relazione tecnica depositata in giudizio. Il giudice ha affermato che il proprietario di un fondo limitrofo è titolare di un interesse legittimo all’esercizio dei poteri comunali di vigilanza edilizia e può agire contro il silenzio dell’amministrazione per ottenere sia la definizione espressa del procedimento di sanatoria o condono pendente, sia l’esercizio dei poteri repressivi sugli abusi eventualmente non sanati. Il Comune aveva l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e della normativa di settore in materia edilizia. Il TAR ha precisato che, nel giudizio avverso il silenzio, l’interesse tutelato consiste normalmente nell’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’amministrazione, indipendentemente dal contenuto favorevole o sfavorevole dell’atto, salvo il caso in cui non residuino margini di discrezionalità e non siano necessari accertamenti istruttori. Il ricorso è stato accolto: il Comune è stato condannato a provvedere sull’istanza-diffida mediante provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione Pianificazione territoriale metropolitana della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di agire contro il silenzio dell’amministrazione per ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e l’ordine giudiziale di emanare un provvedimento espresso.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale fondamento del dovere di tempestiva conclusione dei procedimenti e di formale manifestazione della volontà amministrativa.

  • art. 39 l. 724/1994

    Costituisce la base normativa dell’istanza di condono edilizio pendente, la cui definizione espressa è stata sollecitata dalla proprietaria confinante.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il proprietario di un immobile confinante con quello interessato da opere edilizie asseritamente abusive è legittimato ad agire contro il silenzio dell’amministrazione quando alleghi uno specifico pregiudizio alla propria proprietà, non essendo sufficiente la mera vicinitas astratta.
  • Il proprietario confinante è titolare di un interesse legittimo all’esercizio dei poteri comunali di vigilanza edilizia e può chiedere, mediante l’azione avverso il silenzio, la definizione espressa di un procedimento di sanatoria o condono pendente relativo agli abusi denunciati.
  • L’amministrazione comunale ha l’obbligo di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato dall’istanza del privato, anche quando l’esito possa essere di rigetto o comunque sfavorevole all’istante.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il bene della vita normalmente perseguito consiste nell’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’amministrazione, quale che ne sia il contenuto, salvo che non residuino margini di discrezionalità e non siano necessari ulteriori accertamenti istruttori.
  • Il giudice amministrativo, accertata l’illegittimità dell’inerzia, può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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