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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38337/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti erano imputati del delitto di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) per aver omesso, nella IV variazione di bilancio 2016 (delibera di Giunta 30/11/2016 ratificata 19/12/2016), l'imputazione nel Fondo Pluriennale Vincolato della somma di 5 milioni di euro dovuta a REAM S.p.A. a titolo di restituzione di caparra prevista da un contratto preliminare (area ex Westinghouse). L'accusa sosteneva che, a seguito dell'aggiudicazione e della successiva sottoscrizione del contratto di trasferimento dei diritti (fine dicembre 2016), il debito verso REAM era divenuto esigibile e andava iscritta la posta passiva, mentre gli imputati avrebbero indotto in errore la responsabile della direzione finanza (Tornoni) tramite comunicazioni interne (mail e note) e dichiarazioni circa trattative in corso con REAM, occultando l'obbligo contabile. Il Procuratore generale impugnava la sentenza di appello che aveva assolto perche il fatto non costituisce reato, denunciando travisamento della prova e errata interpretazione del d.lgs. n. 118/2011 in tema di esigibilità e competenza rafforzata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale confermando l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di Torino. Il Collegio ha ritenuto che la Corte territoriale aveva correttamente valutato le risultanze probatorie, anche dopo la rinnovazione dell'istruttoria (escussione di testimoni e del presidente di REAM), e che la mancata iscrizione della posta passiva costituiva una valutazione tecnico-contabile soggetta a pluralità di interpretazioni. La Cassazione ha richiamato l'orientamento secondo cui i giudizi valutativi in materia di bilancio hanno margini di tecnica e normativa che, se non univoci, escludono la certezza del dolo necessario per il falso ideologico. Inoltre la Corte ha osservato che il ricorso mirava a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità e che le censure addotte non dimostravano un travisamento decisivo della prova; pertanto il vizio dedotto non era fondato e l'assoluzione perche il fatto non costituisce reato è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen.

    Norma invocata per il falso ideologico in atto pubblico; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, la presunta falsità avesse natura valutativa e non dimostrasse il dolo richiesto per la condanna.

  • d.lgs. n. 118/2011

    allegato 4/2; art. 3 (Principi contabili)

    Richiamato in relazione al criterio di 'competenza rafforzata' e all'esigibilità dei crediti. La Corte ha ritenuto che l'applicazione della disciplina contabile fosse tecnicamente complessa e non univoca, generando interpretazioni plausibili diverse che escludono la certezza del dolo.

  • art. 47 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di errore di diritto; la Corte ha però qualificato la questione come errore valutativo tecnico-contabile piuttosto che errore di diritto rilevante ai fini penali.

  • art. 194 TUEL

    Citato rispetto alla distinzione fra debiti da iscrivere in bilancio e debiti 'fuori bilancio'; i periti e la Corte hanno ritenuto che la fattispecie non rientrasse nelle categorie tassative dei debiti fuori bilancio e che la qualificazione contabile fosse di natura controversa.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale sulla enunciazione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato formulato nei limiti richiesti ma la Corte ha evidenziato che comunque le doglianze miravano a riesame di merito non consentito.

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per giustificare l'escussione in appello di persone (es. Quaglia) già indagate in procedimento connesso; la Corte ha valutato tali escussioni nella rinnovazione istruttoria di merito.

  • art. 353 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dell'indagine probatoria collegata (turbata libertà degli incanti) relativa ad altri profili connessi, che ha reso necessaria l'assunzione di testimonianze in appello ex art. 210.

Massime di principio

  • Il falso ideologico relativo ad atti di bilancio può sussistere quando la valutazione contraddice criteri normativi o tecnici indiscutibili; se invece la questione è tecnica e ammette plurime interpretazioni, è difficile provare il dolo.
  • Nei reati relativi a documenti pubblici a contenuto valutativo (es. bilanci), la distinzione tra discrezionalità tecnica e obblighi normativi predeterminati è centrale: solo la violazione di criteri predeterminati e non controversi può integrare la falsità ideologica.
  • La Cassazione non può procedere a una rivalutazione dei fatti o delle prove: i giudizi di merito su attendibilità e ricostruzione probatoria sono riservati al giudice di merito, salvo vizi formali o travisamenti decisivi della prova.
  • L'esistenza di pareri tecnici divergenti e di errori contabili pregressi può giustificare la mancanza di dolo degli amministratori che hanno adottato una determinata soluzione contabile.
  • Il richiamo a una norma contabile (es. d.lgs. 118/2011) non è automaticamente risolutivo in tema penale: se la norma è di difficile applicazione o interpreta aspetti tecnici, l'errore può rientrare nella sfera valutativa e non essere scusabile come errore di diritto penalmente rilevante.
  • La materiale rilevanza economica dell'operazione (incidenza marginale sul bilancio complessivo) può essere considerata dal giudice come elemento che attenua l'ipotesi di un movente economico volto alla falsificazione.
  • In ipotesi similari, è fondamentale raccogliere e documentare il confronto tecnico (pareri, perizie, corrispondenze con il creditore) per dimostrare buona fede e l'esistenza di trattative o intese che giustifichino una scelta contabile.

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