Sentenza n. 12366/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento delle seguenti deliberazioni della Giunta Comunale di Fiumicino: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione n. 115 dell’8 luglio 2024, nella specifica parte in cui si è stabilito di «individuare, nelle more dell’espletamento delle procedure competitive per l’affidamento degli spazi demaniali marittimi già oggetto delle proroghe “per legge”, il termine del 31/12/2024, coerente con quello di cui all’art. 3 della L 118/2022, quale termine ultimo di conservazione dello stato attuale delle concessioni demaniali marittime, ivi incluse quelle già oggetto di estensione nella vigenza della l. 145/2018»; - della deliberazione n. 127 del 31 luglio 2024, con cui è stato riapprovato lo schema di disciplinare di gara di cui alla Delibera n. 115/2024, emendandolo dagli errori materiali rilevato; Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti: - della deliberazione n. 166 del 31 ottobre 2024, nella specifica parte in cui si è stabilito di «individuare, nelle more dell’espletamento delle procedure competitive per l’affidamento degli spazi demaniali marittimi già oggetto delle proroghe “per legge”, il termine del 30/09/2027, disposto dal DL 131/2024, quale termine ultimo di conservazione dello stato attuale delle concessioni demaniali marittime, ivi incluse quelle già oggetto di estensione nella vigenza della l. 145/2018», pubblicata nell’albo pretorio on-line dall’8.11.2024 al 23.11.2024; Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti: - della deliberazione n. 234 del 27 novembre 2025, nella specifica parte in cui si è stabilito di «individuare, nelle more dell’espletamento delle procedure competitive per l’affidamento degli spazi demaniali marittimi già oggetto delle proroghe “per legge”, il termine del 30/09/2027, disposto dalla L.166/2024, quale termine ultimo di conservazione dello stato attuale delle concessioni demaniali marittime, ivi incluse quelle già oggetto di estensione nella vigenza della Legge 145/2018», pubblicata nell’albo pretorio on-line dal 28/11/2025 al 13/12/2025; nonché, in via subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente; nonché, in via ulteriormente subordinata, nell’ipotesi in cui il provvedimento dovesse essere considerato legittimo, per il riconoscimento dell’indennizzo in favore dell’odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni della Giunta comunale che fissavano al 31 dicembre 2024 e successivamente al 30 settembre 2027 il termine ultimo di conservazione delle concessioni demaniali marittime, includendo una concessione con scadenza al 31 dicembre 2033 rilasciata all’esito di procedura evidenziale
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società, titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2021 con scadenza al 31 dicembre 2033, ha impugnato le deliberazioni comunali che, nelle more delle procedure competitive, ricomprendevano anche il suo titolo tra le concessioni da considerare in scadenza al 30 settembre 2027. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, dell’art. 49 TFUE, degli artt. 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione e 37 del codice della navigazione, nonché dei principi affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 17 e 18 del 2021, sostenendo che tali principi riguardano le proroghe automatiche ex lege e non le concessioni rilasciate o rinnovate mediante procedura comparativa. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 3, comma 2, della legge n. 118/2022, che prevede la conservazione sino alla scadenza del titolo delle concessioni affidate o rinnovate mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità, oltre a violazioni costituzionali e vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, travisamento e ingiustizia manifesta. Con un ulteriore motivo ha sostenuto che l’inclusione del proprio titolo nelle concessioni da rimettere a gara equivalesse, in concreto, ad annullamento o revoca del precedente provvedimento concessorio, senza il rispetto delle garanzie partecipative, dell’obbligo di motivazione e dei presupposti degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. Gli stessi motivi sono stati riproposti contro le successive deliberazioni comunali, che avevano sostituito il termine del 31 dicembre 2024 con quello del 30 settembre 2027. In via subordinata la società aveva chiesto il risarcimento del danno e, in ulteriore subordine, l’indennizzo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e ha annullato in parte qua le deliberazioni impugnate. Il Collegio ha rilevato che la determinazione comunale n. 123 del 31 ottobre 2024, con cui era stata dichiarata l’inesistenza delle concessioni con scadenza al 31 dicembre 2033, era già stata annullata dalla stessa Sezione con la sentenza n. 7149 del 21 aprile 2026. Considerato inoltre che il titolo della ricorrente, rilasciato a seguito di procedura evidenziale, indicava espressamente la scadenza del 31 dicembre 2033, il Comune non poteva includerlo tra le concessioni soggette al termine del 30 settembre 2027 e alla successiva riassegnazione mediante procedure competitive. L’annullamento è stato disposto nei limiti della parte in cui gli atti gravati comprendevano tale concessione. La fondatezza della domanda principale ha esonerato il giudice dall’esaminare le domande subordinate di risarcimento. Le spese sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 12 direttiva 2006/123/CE
La ricorrente ha invocato la norma per sostenere che l’obbligo di gara riguarda le concessioni oggetto di proroga automatica e non si estende ai titoli affidati o rinnovati mediante procedura selettiva; il giudice decide sulla base della distinzione tra tali fattispecie.
art. 49 TFUE
Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di libertà di stabilimento e concorrenza applicabili all’affidamento delle concessioni demaniali.
art. 3, comma 2, l. n. 118/2022
sino al termine previsto dal relativo titolo
La disposizione è posta a fondamento della conservazione sino alla scadenza del titolo delle concessioni affidate o rinnovate mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità.
art. 18 regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione
Richiamato quale disciplina della procedura evidenziale seguita per il rilascio o rinnovo della concessione.
art. 37 codice della navigazione
Richiamato quale base normativa della procedura comparativa per l’affidamento della concessione demaniale marittima.
art. 21-quinquies l. n. 241/1990
Invocato in relazione ai presupposti e alle garanzie della revoca, che la ricorrente ritiene sostanzialmente realizzata mediante l’inclusione del proprio titolo tra quelli da rimettere a gara.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Invocato in relazione ai presupposti e alle garanzie dell’annullamento d’ufficio del precedente provvedimento concessorio.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato dal TAR per rinviare alle argomentazioni della precedente sentenza della stessa Sezione che aveva annullato la determinazione comunale dichiarativa dell’inesistenza delle concessioni con scadenza al 31 dicembre 2033.
Massime di principio
- Una concessione demaniale marittima affidata o rinnovata mediante una procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità deve essere conservata sino al termine previsto dal relativo titolo e non può essere automaticamente ricondotta al regime delle concessioni prorogate ex lege.
- I principi affermati in materia di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime non possono essere estesi, senza una specifica motivazione e un’adeguata istruttoria, a concessioni rilasciate all’esito di una procedura comparativa conforme ai requisiti di evidenza pubblica.
- L’amministrazione non può includere una concessione ancora efficace, con scadenza espressamente indicata nel titolo, tra quelle da riassegnare anticipatamente mediante gara sulla base della sola qualificazione del titolo come concessione già oggetto di estensione ex lege.
- L’inclusione di una concessione efficace tra quelle considerate prossime alla scadenza e destinate a nuova gara, quando incide sostanzialmente sulla durata del titolo, non può prescindere dal rispetto dei presupposti e delle garanzie proprie dell’annullamento d’ufficio o della revoca, ove l’effetto concreto sia quello di rimuovere o anticipare la cessazione del precedente provvedimento concessorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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