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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28807/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all’anno 2005, ritenuto illegittimo dalla Commissione tributaria regionale che aveva accolto l’appello della società contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la mancata esibizione del registro dei beni ammortizzabili o libro cespiti avrebbe dovuto incidere sulla attendibilità delle scritture contabili; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando che la CTR aveva escluso la fondatezza dell’accertamento senza valutare adeguatamente quanto dedotto dall’Ufficio. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse sorretta da due rationes decidendi autonome: una relativa all’attendibilità dell’impianto contabile nonostante la mancata produzione del registro cespiti, e una relativa al merito della pretesa tributaria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava, in sostanza, a sollecitare un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. Poiché la decisione impugnata era fondata su più ragioni autonome e una di esse non era stata validamente censurata, anche il primo motivo è risultato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come norma sulla rettifica/accertamento in materia di imposte dirette; la censura dell’Agenzia era volta a sostenere che la mancata esibizione del registro beni ammortizzabili rendesse inattendibili le scritture contabili.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato come norma di accertamento IVA; la Corte non ne svolge un’interpretazione autonoma, ma registra la doglianza dell’Ufficio sulla presunta inattendibilità contabile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato per il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Utilizzato per il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi; la Corte rileva che la doglianza, così formulata, mirava in concreto a un riesame del merito.

  • art. 15 c.p.c.

    Richiamato implicitamente nella liquidazione delle spese di lite, con applicazione del compenso e degli accessori di legge.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è di per sé idonea a sorreggerla, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ratio determina l’inammissibilità delle censure residue per difetto di interesse.
  • Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere un nuovo apprezzamento del merito o delle risultanze istruttorie, essendo precluso alla Corte di cassazione il riesame del meritus causae.
  • La mancata esibizione di un documento contabile non determina automaticamente, di per sé, l’inattendibilità dell’intero impianto contabile se il giudice di merito ha comunque motivato in ordine alla sua complessiva attendibilità.
  • In sede di legittimità, la critica alla valutazione del merito compiuta dal giudice di appello è inammissibile se si risolve in una richiesta di rivalutazione delle prove o dei fatti di causa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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