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Parere

Parere n. 1546/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS- in qualità di Amministratore di Sostegno di -OMISSIS-, contro Comune di -OMISSIS-, e nei confronti di -OMISSIS-, avverso provvedimento del 23/12/2025 concernente diniego contributo integrativo pagamento rette socio-assistenziali rssa;

Giustizia amministrativa202600356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego comunale del 23 dicembre 2025 relativo al contributo integrativo per il pagamento della retta socio-assistenziale di una struttura residenziale, nonché dell’art. 3 del disciplinare comunale approvato con deliberazione di giunta n. 165/2018

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il diniego del contributo integrativo della quota socio-assistenziale della retta dovuta per una persona con invalidità civile totale, necessità di assistenza continua e indennità di accompagnamento, ospite di una struttura residenziale socio-assistenziale. È stato contestato anche l’art. 3 del disciplinare comunale che subordina l’accesso al beneficio a un criterio patrimoniale, con soglia di 5.000 euro, ritenuto derogatorio e incompatibile con la disciplina nazionale dell’ISEE. I motivi dedotti riguardano: la violazione del d.P.C.M. n. 159/2013, della gerarchia delle fonti e dei principi di logicità e ragionevolezza; l’illogicità, irragionevolezza e sproporzione della soglia patrimoniale fissa, ritenuta lesiva dell’uguaglianza sostanziale; l’incompetenza del Comune a valutare la spettanza o la sospensione dell’indennità di accompagnamento, attribuita alla competenza dell’INPS. È stata inoltre chiesta la sospensione cautelare, deducendo che il pagamento dell’intera quota sociale avrebbe compromesso le risorse necessarie alle esigenze primarie di cura e avrebbe posto a rischio la permanenza nella struttura e la continuità assistenziale.

Il parere

Il Consiglio di Stato, rilevato che non era pervenuta la relazione dell’amministrazione, ha accolto l’istanza cautelare sulla base del periculum prospettato, precisando che la decisione è adottata senza pregiudizio per ogni successiva valutazione in rito e nel merito. Ha disposto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetta entro 60 giorni la relazione di rito, comprensiva delle informazioni acquisite presso gli uffici comunali e specificamente riferita ai singoli motivi di ricorso. La relazione dovrà essere previamente comunicata alla ricorrente, che potrà presentare osservazioni e controdeduzioni entro i successivi 10 giorni e depositarle presso la Segreteria della Sezione. Nelle more, l’adozione del parere è stata sospesa.

Osservazioni

Istanza cautelare

L’istanza di sospensione è stata accolta in ragione del periculum prospettato, rappresentato dal rischio che il pagamento integrale della quota sociale comprometta le risorse necessarie alla cura e all’assistenza della persona e determini conseguenze gravi sulla permanenza nella struttura e sulla continuità assistenziale.

Relazione dell’amministrazione

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà trasmettere entro 60 giorni la relazione di rito, integrata dalle informazioni acquisite presso gli uffici comunali interessati e comprendente un esame specifico dei singoli motivi di ricorso.

Contraddittorio procedimentale

La relazione dovrà essere previamente trasmessa alla ricorrente, che potrà formulare osservazioni e controdeduzioni entro i successivi 10 giorni, inoltrandole al Ministero e depositandole presso la Segreteria della Sezione.

Decisione nel merito

L’accoglimento cautelare è disposto impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito; pertanto il parere definitivo sul ricorso straordinario non è ancora stato adottato.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    È richiamato quale base procedurale per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

  • d.P.C.M. n. 159/2013

    normativa nazionale in materia di ISEE

    La ricorrente sostiene che il disciplinare comunale abbia introdotto un criterio patrimoniale derogatorio o elusivo rispetto alla disciplina nazionale dell’ISEE; il Consiglio non ha ancora deciso tale questione.

  • art. 3 Cost.

    principio di uguaglianza sostanziale

    È invocato dalla ricorrente contro l’applicazione uniforme della soglia patrimoniale di 5.000 euro a situazioni economiche ritenute profondamente diverse; la questione resta impregiudicata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute

    Costituisce, insieme alla normativa europea e all’art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, la base per disporre l’oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del parere.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    dati relativi alla salute

    È richiamato quale fondamento della tutela rafforzata dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    dati relativi alla salute

    È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati sanitari delle parti e delle persone citate.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando l’amministrazione non abbia ancora trasmesso la relazione di rito, il Consiglio di Stato può sospendere l’adozione del parere definitivo e disporre specifici incombenti istruttori, anche acquisendo informazioni ulteriori presso gli uffici interessati.
  • L’accoglimento dell’istanza cautelare nel ricorso straordinario può essere disposto sulla base del periculum prospettato, con espressa riserva di ogni valutazione sulle questioni di rito e di merito.
  • Quando il provvedimento amministrativo incide sulla continuità assistenziale di una persona gravemente disabile o non autosufficiente, il rischio per la permanenza nella struttura e per le esigenze primarie di cura può integrare un pregiudizio cautelare rilevante.
  • Prima della definizione del ricorso straordinario, la relazione dell’amministrazione deve consentire un esame specifico dei motivi dedotti e deve essere sottoposta al ricorrente per osservazioni e controdeduzioni, in funzione del contraddittorio procedimentale.
  • La questione relativa alla compatibilità di un disciplinare comunale sull’integrazione delle rette socio-assistenziali con la disciplina nazionale dell’ISEE non può ritenersi decisa dall’accoglimento cautelare, che non anticipa la valutazione definitiva sulla legittimità dell’atto impugnato.

Diniego del contributo integrativo per retta socio-assistenziale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presentato dall’amministratore di sostegno di una persona affetta da grave patologia degenerativa, totalmente invalida e bisognosa di assistenza continua, ospite di una struttura residenziale socio-assistenziale. Il ricorso è rivolto contro il diniego comunale del contributo integrativo della quota sociale della retta e contro la disposizione del disciplinare comunale che prevede criteri patrimoniali di esclusione dal beneficio.

Fattispecie e domanda cautelare

La persona assistita è titolare di invalidità civile totale e indennità di accompagnamento. Secondo la ricorrente, l’obbligo di sostenere integralmente la quota sociale della retta comprometterebbe le risorse necessarie per le esigenze primarie di cura e assistenza, mettendo a rischio la permanenza nella struttura e la continuità assistenziale.

Per tale ragione è stata chiesta la sospensione cautelare del diniego, oltre all’annullamento del provvedimento e dell’art. 3 del disciplinare comunale approvato con deliberazione di giunta n. 165/2018.

Motivi di ricorso

La ricorrente ha dedotto, in sintesi:

  • la violazione e falsa applicazione del d.P.C.M. n. 159/2013 in materia di ISEE, nonché della gerarchia delle fonti, sostenendo che il disciplinare comunale abbia introdotto un criterio patrimoniale autonomo e derogatorio rispetto alla disciplina nazionale;
  • l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e manifesta illogicità;
  • l’irragionevolezza e la sproporzione della soglia patrimoniale fissa di 5.000 euro, ritenuta incapace di distinguere situazioni economiche diverse e quindi lesiva del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost.;
  • l’incompetenza del Comune a valutare la spettanza o la sospensione dell’indennità di accompagnamento, questione ritenuta di competenza dell’INPS.

Valutazione cautelare del Consiglio di Stato

Il Collegio ha rilevato preliminarmente che non era pervenuta la relazione dell’amministrazione. Senza anticipare alcuna valutazione sulle questioni processuali e sostanziali, ha ritenuto sussistente un pregiudizio cautelare rilevante in relazione alle conseguenze prospettate sulla cura, sull’assistenza e sulla permanenza nella struttura.

L’istanza cautelare è stata pertanto accolta. L’accoglimento ha natura interinale e non implica una decisione sulla legittimità del diniego comunale né sulla compatibilità del disciplinare con la normativa ISEE.

Incombenti istruttori e contraddittorio

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà trasmettere entro 60 giorni dal ricevimento del parere la relazione di rito, acquisendo anche tutte le ulteriori informazioni necessarie presso gli uffici comunali interessati. La relazione dovrà soffermarsi sui singoli motivi di ricorso.

Prima del deposito, il Ministero dovrà trasmettere la relazione alla ricorrente, che potrà presentare osservazioni e controdeduzioni entro i successivi 10 giorni, inoltrandole al Ministero e depositandole presso la Segreteria della Sezione.

Sospensione del parere definitivo

Nelle more degli adempimenti istruttori e del contraddittorio, l’adozione del parere è sospesa. Il Consiglio di Stato non ha quindi ancora definito il ricorso nel merito: restano da esaminare la legittimità del criterio patrimoniale comunale, il rapporto tra disciplinare locale e disciplina nazionale dell’ISEE, la dedotta incompetenza del Comune e gli ulteriori profili di eccesso di potere.

Protezione dei dati personali e sanitari

Il parere dispone l’oscuramento, in ogni ipotesi di diffusione, delle generalità e di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o delle altre persone citate. La misura è fondata sull’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003, sull’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e sull’art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiServizi pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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