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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21598/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di rettifica dell'accertamento doganale emesso per maggiori diritti dovuti su importazioni di elementi di fissaggio in acciaio, dichiarati di origine thailandese ma ritenuti di origine cinese. L'operazione era stata effettuata da una società importatrice tramite una società di spedizioni, con intervento del resistente quale spedizioniere doganale e rappresentante indiretto. La CTP aveva accolto il ricorso del resistente; la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo: a) applicabile anche in dogana il termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, L. 212/2000, con conseguente invalidità dell'atto notificato senza rispetto del termine; b) comunque non opponibili al resistente le risultanze dell'accertamento, perché egli avrebbe svolto solo il ruolo di spedizioniere; c) insussistente la sua responsabilità anche per buona fede. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 11, comma 4-bis, d.lgs. 374/1990 e dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che non vi era violazione del contraddittorio endoprocedimentale e che ricorrevano ragioni di urgenza; violazione degli artt. 201, par. 3, e 202 del Reg. CEE 2913/1992, deducendo che nello spedizionamento in rappresentanza indiretta il dichiarante è lo spedizioniere, direttamente responsabile in solido con l'importatore; violazione dell'art. 220 del Reg. CEE 2913/1992, contestando l'esclusione della responsabilità del resistente e la sua asserita buona fede.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che nella materia doganale non si applica l'art. 12, comma 7, L. 212/2000, ma la disciplina speciale dell'art. 11 d.lgs. 374/1990; ha ribadito che, nel procedimento di revisione doganale, l'avviso di rettifica non può essere emanato prima del decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 11, comma 4-bis, e che al suo mancato rispetto consegue l'invalidità dell'atto, senza possibilità di invocare la deroga per urgenza propria dello Statuto del contribuente. Poiché la sentenza impugnata si fondava su più rationes decidendi autonome, il rigetto della censura che attaccava la prima ratio ha determinato l'inammissibilità per difetto di interesse delle ulteriori censure, in quanto, anche se fondate, non avrebbero comunque condotto alla cassazione della decisione. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente; nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 4-bis, d.lgs. n. 374 del 1990

    "l'operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5"

    Norma speciale del procedimento di revisione doganale: impone un termine dilatorio di 30 giorni tra verbale e avviso di rettifica, la cui violazione comporta invalidità dell'atto; non è derogabile per urgenza tramite l'art. 12, comma 7, L. 212/2000.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    Non si applica alla materia doganale, che è regolata dallo ius speciale dell'art. 11 d.lgs. 374/1990.

  • art. 201, par. 3, Reg. CEE n. 2913 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità del dichiarante/spedizioniere in rappresentanza indiretta.

  • art. 202, Reg. CEE n. 2913 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità per i dazi all'importazione nell'ipotesi prospettata.

  • art. 220, Reg. CEE n. 2913 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'esclusione della responsabilità del resistente e della sua buona fede.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di revisione doganale, la disciplina del contraddittorio endoprocedimentale è dettata in via speciale dall'art. 11 d.lgs. 374/1990 e non può essere sostituita dalla regola generale dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000.
  • L'avviso di rettifica doganale non può essere emanato prima del decorso del termine di 30 giorni dal verbale consegnato o notificato all'operatore; la sua inosservanza determina l'invalidità dell'atto.
  • La deroga al termine dilatorio per particolare e motivata urgenza prevista dallo Statuto del contribuente non opera nella revisione doganale, ove si applica la disciplina speciale.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, il rigetto del motivo che colpisce una sola di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, i motivi diretti contro le altre rationes, se l'eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre alla cassazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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