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Ordinanza

Ordinanza n. 1264/2026 - Catania, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo nr. 2148/2019 emesso dal Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al nr. 4786/2019.

Giustizia amministrativa202400696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR e del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo, nonostante la nomina di un commissario ad acta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente ha lamentato la persistente inottemperanza del Comune all'esecuzione della sentenza del TAR n. 2748/2024, emessa per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 2148/2019 del Tribunale di Siracusa. Ha riferito di avere inviato ripetuti solleciti e ha chiesto l'insediamento e l'effettivo esercizio delle funzioni del commissario ad acta già nominato, in ragione della mancata esecuzione dell'attività sostitutiva prevista dalla sentenza.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'istanza della ricorrente e dei chiarimenti forniti dal commissario ad acta, il quale ha spiegato le ragioni del mancato esercizio dell'attività sostitutiva e ha manifestato la propria disponibilità ad adempiere all'incarico, una volta chiarito il disguido intervenuto. Il commissario è stato quindi formalmente edotto della necessità di sostituirsi all'amministrazione inadempiente e dell'attività da svolgere. Il TAR ha stabilito che tale attività dovrà concludersi entro 120 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, rilevando la natura incolpevole dell'inerzia lamentata dalla parte ricorrente. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti e al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione rimane inadempiente rispetto a quanto statuito dal giudice e sia stato nominato un commissario ad acta, il giudice dell'esecuzione può impartire al commissario le indicazioni necessarie per l'esercizio dell'attività sostitutiva e fissare un termine per la conclusione degli adempimenti.
  • La disponibilità del commissario ad acta a svolgere l'incarico, dopo il chiarimento delle ragioni del precedente mancato intervento, consente al giudice dell'ottemperanza di disporre la prosecuzione dell'attività sostitutiva senza definire il giudizio esecutivo nel merito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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