Cassazione Penale, Sentenza n. 26269/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pannella, nominato amministratore giudiziario dei beni sequestrati e confiscati, fu condannato per peculato (art. 314 c.p.) per essersi appropriato di somme (originariamente 26.794,82 euro, poi decurtate di 7.000 euro) provenienti dai ricavi della procedura di gestione dei beni confiscati e utilizzate per spese non autorizzate: pagamenti a collaboratori, carburante, pedaggi, parcheggi, taxi, alberghi, compensi a una società di cui era socio (TRE Consulting CED s.r.l.), e ‘regalie’ per procacciamento di inquilini. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la violazione della disciplina sulla necessità di autorizzazioni e sulla rendicontazione (legge 575/1965 e norme successive), l'erronea valorizzazione delle circolari ANBSC come fonte normativa vincolante, l'insufficienza probatoria in ordine all'elemento soggettivo del peculato e l'errata individuazione del momento consumativo del reato, nonché profili di abnormità riguardo alla confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato, accogliendo i primi tre motivi nella parte indicata: ha chiarito che la mera violazione formale degli obblighi di autorizzazione e di rendicontazione costituisce al più un indizio e non prova automatica del delitto di peculato, posto che per il peculato è necessario dimostrare l'effettiva interversione del possesso (agire uti dominus) e il dolo specifico. La sentenza impugnata è stata annullata nei limiti indicati e il procedimento rinviato al giudice di merito per nuovo esame, con indicazioni sulla corretta valutazione probatoria e giuridica (in particolare sulla natura delle spese, sull'onere della prova, sul momento consumativo e sul corretto rilievo delle circolari amministrative rispetto alla legge).
Norme richiamate
Legge 31 maggio 1965, n. 575 (misure di prevenzione)
artt. 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies
Regolano compiti, limiti e modalità di gestione dell'amministratore giudiziario: prevedono autonomia per la gestione ordinaria e l'impiego dei proventi della gestione per le spese necessarie, riservando l'autorizzazione preventiva ad atti di straordinaria amministrazione; la Cassazione ha sottolineato che la legge è prevalente rispetto alle circolari e che la violazione degli obblighi ivi previsti costituisce, di per sé, al più indizio e non prova automatica del peculato.
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)
art. 42; art. 117 (disposizioni transitorie)
Conferma il principio secondo cui le spese necessarie possono essere sostenute con i proventi della gestione; le disposizioni transitorie escludono l'applicazione delle nuove norme se la proposta di prevenzione era già stata formulata; la Cassazione ha richiamato tale quadro per il corretto inquadramento temporale e normativo.
Decreto ministeriale 27 marzo 1990
Stabilisce modalità di gestione e limiti per spese di manutenzione (con facoltà di provvedere previa autorizzazione per importi sopra soglia); la Corte ha usato la norma per argomentare l'esistenza di autonomia gestionale per atti di ordinaria amministrazione, quando la legge lo consente.
Decreto ministeriale 1 febbraio 1991, n. 293
Disciplina la documentazione delle operazioni e prevede l'utilizzo delle somme riscosse per le spese necessarie; prevede inoltre il deposito se le somme non sono utilizzate per la conservazione e amministrazione; la Corte richiama la norma per il quadro documentale e gestionale richiesto all'amministratore.
Circolari ANBSC
circolari 07/02/2011 n. 1483 e 18/03/2013 (n. 5798 / n. 5792 citate nella motivazione)
Hanno imposto requisiti amministrativi più stringenti (rimborso subordinato all'allegazione di note autorizzative nei rendiconti); la Cassazione ha ricordato che le circolari sono atti di rango subordinato e non possono creare nuovi profili di responsabilità penale rispetto a quanto stabilito dalla legge.
Codice penale
Per la configurazione del reato è necessaria l'appropriazione con interversione del possesso e il dolo specifico: la Corte ha ribadito che il peculato non può essere fondato soltanto su violazioni procedurali o amministrative.
Norme di diritto processuale penale
artt. 192, 496, 533 c.p.p.
Riferimenti ai principi probatori e ai limiti del sindacato giudiziale sulla prova: la Cassazione ha evidenziato l'onere dell'accusa di dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la natura extraistituzionale delle spese.
Massime di principio
- La mera inosservanza di obblighi amministrativi di autorizzazione o rendicontazione non integra automaticamente il reato di peculato: costituisce al più un indizio che deve essere corroborato da elementi che dimostrino l'uso 'uti dominus' o la destinazione extraistituzionale delle somme.
- Per configurare il peculato è necessario provare l'interversione del possesso e il dolo specifico (uso privato o deviazione dagli scopi istituzionali); senza questi elementi la responsabilità rimane di natura amministrativa o contabile.
- Le circolari amministrative non possono sostituirsi alla legge nell'ampliare obblighi penalmente rilevanti: il giudice penale deve dare prevalente rilievo alla normativa primaria.
- Il momento consumativo del peculato è l'istante dell'appropriazione/fatto istantaneo, non la successiva richiesta di restituzione; l'individuazione temporale deve basarsi sulla concreta condotta di appropriazione.
- Nei casi di pagamenti a società partecipate dal gestore o a soggetti legati all'amministratore, l'accusa deve dimostrare che l'operazione era esuberante o incompatibile con le finalità della procedura, non limitarsi a rilevare un conflitto di interessi formale.
- La confisca per equivalente è una misura sanzionatoria di valore: la sua applicazione e l'eventuale restituzione richiedono rispetto delle regole processuali e sostanziali; la restituzione a terzi non può essere disposta in contrasto con la funzione della confisca e senza le garanzie procedurali previste.
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