Sentenza n. 12733/2026 - Roma, Sezione 5B
PER L’ACCERTAMENTO ex artt. 31 e 117 C.P.A. dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero e, segnatamente, in Spagna, avviato con istanza n. 47380 presentata in data 29 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 29 ottobre 2025. L'Amministrazione si è costituita con atto di stile senza adottare il provvedimento richiesto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento, individuato in 120 giorni dall'art. 16 d.lgs. n. 206/2007, è scaduto il 28 febbraio 2026. Il Ministero aveva rappresentato, in controversie analoghe, l'enorme numero di domande da evadere, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi coinvolti; tali circostanze sono state ritenute inidonee a giustificare il ritardo.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso, rilevando che il Ministero non si è ancora pronunciato nonostante la scadenza del termine massimo previsto per il procedimento. Pur riconoscendo che il ritardo è collegato all'elevato numero di pratiche, alla complessità della materia e alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti, il Collegio ritiene sussistenti le condizioni per la tutela contro il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Ordina al Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Nomina, per l'eventuale persistente inerzia, il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario. Il Ministero è condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e l'ordine all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato dal giudice, con possibile nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni. Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
La disposizione fissa il termine massimo per la conclusione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali; nel caso concreto il giudice lo considera pari a 120 giorni e lo ritiene scaduto il 28 febbraio 2026.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
È richiamato quale intervento legislativo collegato alla gestione delle numerose domande di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato quale atto di attuazione dell'intervento normativo concernente la materia dei riconoscimenti.
Massime di principio
- La mancata conclusione, entro il termine previsto dalla legge, del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all'estero integra silenzio-inadempimento, anche quando l'amministrazione adduca l'elevato numero di pratiche, la complessità delle questioni giuridiche o la rilevanza degli interessi coinvolti.
- Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine specifico, calibrato anche sulla complessità e sulla serialità del contenzioso.
- L'ordine giudiziale di provvedere può essere assistito dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, incaricato di adottare il provvedimento entro un ulteriore termine qualora l'amministrazione rimanga ulteriormente inerte.
- La consistenza eccezionale del carico amministrativo e la complessità della materia possono spiegare il ritardo, ma non escludono, una volta scaduto il termine legale, l'illegittimità del silenzio né l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento.
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