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Ordinanza

Ordinanza n. 907/2026 - Roma, Sezione 5

per il riconoscimento dei sei scatti stipendiali.

Giustizia amministrativa202502698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio nei confronti dell’INPS per il riconoscimento di sei scatti stipendiali. Il ricorso è stato correttamente proposto da una pluralità di soggetti aventi il medesimo interesse, ma non indica la specifica qualifica posseduta da ciascun ricorrente. Tale indicazione è decisiva perché, secondo la giurisprudenza richiamata dal TAR, il diritto richiesto non è riconosciuto indistintamente a tutti gli appartenenti alle forze militari, essendo esclusi, ad esempio, gli appartenenti all’Esercito Italiano. Il Collegio ha quindi rilevato che i ricorrenti devono allegare già nel ricorso introduttivo la qualifica in base alla quale agiscono, per consentire la verifica della legittimazione sostanziale e della fondatezza della pretesa, e successivamente fornire la relativa prova documentale.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della domanda. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al difensore dei ricorrenti di depositare entro 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza una memoria sottoscritta contenente, per ciascun ricorrente, l’indicazione della specifica qualifica per cui agisce in giudizio. L’adempimento è ritenuto necessario perché la qualifica incide sull’applicabilità del diritto ai sei scatti stipendiali e deve essere previamente allegata dalla parte, prima della prova documentale. È stata fissata l’udienza di discussione del merito per il 29 aprile 2026. Sono stati inoltre disposti l’oscuramento delle generalità e gli adempimenti di comunicazione della Segreteria.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei loro diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando una pretesa previdenziale o stipendiale è riconosciuta solo a determinate categorie o qualifiche di personale, ciascun ricorrente deve allegare già nel ricorso introduttivo la propria specifica qualifica, prima di procedere alla relativa dimostrazione documentale.
  • In un ricorso collettivo o cumulativo, la comunanza dell’interesse non esonera i singoli ricorrenti dall’indicare gli elementi individuali necessari a verificare la titolarità della posizione azionata e l’applicabilità della disciplina invocata.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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