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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38386/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la mancata derubricazione del reato ai sensi dell'art.73, comma 5, del D.P.R. n.309/1990 sostenendo che i giudici del merito si siano basati soltanto sul dato quantitativo e qualitativo della sostanza (103,50 g di cocaina, principio attivo 87%) senza accertare un effettivo inserimento in ambienti criminali; ha inoltre richiamato l'esito negativo della perquisizione domiciliare e ha dedotto che la condotta fosse quella di un corriere occasionale/improvvisato. Ha altresì invocato, a supporto, una ricognizione statistica che individuava in 150 g il limite massimo entro il quale alcune decisioni avevano riconosciuto la lieve entità.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto corretto l'approccio della Corte d'appello, che ha effettuato una valutazione globale degli indici previsti dall'art.73, comma 5 (mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza). Ha ritenuto ostativo alla derubricazione il considerevole dato ponderale (103,50 g), l'elevato principio attivo (87%) e il numero stimato di dosi ricavabili (circa 579), elementi che, sinotticamente valutati, denotano inserimento non occasionale in ambienti dediti allo spaccio. La Corte ha inoltre escluso che l'esito negativo della perquisizione domiciliare fosse sufficiente a dimostrare la natura occasionale del comportamento. Conseguentemente è stata confermata la rideterminazione della pena a 4 anni di reclusione e 30.000,00 euro di multa (previa esclusione della recidiva) e la condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo Unico stupefacenti)

    La qualificazione della fattispecie di lieve entità deve derivare da una valutazione globale e non parcellizzata degli indici elencati (mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità). Nessun singolo indice è automaticamente dirimente, salvo che, a seguito della valutazione complessiva, un elemento assuma valore assorbente.

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b) e lett. e)

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione invocati (inosservanza o erronea applicazione della legge penale; contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi infondati.

  • art. 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Richiamato per confronto: in quella disposizione il legislatore ha ritenuto che il parametro ponderale potesse in certe ipotesi avere valore dirimente; tuttavia tale soluzione non implica che il parametro ponderale sia sempre esclusivo per l'art.73, comma 5.

  • Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma la necessità di una valutazione complessiva degli indici previsti dall'art.73, comma 5, e precisa che gli indici possono bilanciarsi o che uno di essi, valutato nel complesso, può assumere valore assorbente; il giudice deve motivare il bilanciamento operato.

  • Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022 (Restivo) e Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023 (Pascale)

    Giurisprudenza che ha utilizzato rilevazioni statistiche come riferimento orientativo circa soglie quantitative (es. 150 g come limite massimo emerso nel campione), ma la Corte ha ribadito che tali limiti statistici sono meramente orientativi e non possono sostituire la valutazione complessiva degli indici normativamente previsti.

Massime di principio

  • La valutazione per la derubricazione ex art.73, comma 5, deve essere globale: il giudice pesa insieme mezzi, modalità, circostanze e qualità/quantità della sostanza, motivando il bilanciamento tra indicatori.
  • Il dato ponderale e la purezza possono assumere valore decisivo (assorbente) ma solo dopo la valutazione complessiva; non sono di per sé automaticamente esclusivi né vincolanti.
  • L'esito negativo di una perquisizione domiciliare non è necessariamente determinante a favore della tesi del corriere occasionale se la singola detenzione rivela capacità effettiva di diffusione non episodica (es. quantità non modica e alto principio attivo).
  • Rilevazioni statistiche su sentenze possono fornire un parametro orientativo (es. soglie empiriche come 150 g), ma non costituiscono criteri normativi vincolanti: il giudice deve comunque compiere il giudizio concreto e motivarlo.
  • Il giudice che nega la lieve entità deve spiegare perché gli elementi ostativi prevalgono e in che modo eventuali elementi 'attenuanti' sono stati valutati e ritenuti insufficienti a bilanciarli.
  • In presenza di elevato numero di dosi ricavabili e alto tasso di principio attivo si rafforza la presunzione di inserimento non occasionale nello spaccio; ciò giustifica il diniego della derubricazione salvo elementi concreti e specifici che dimostrino viceversa la natura occasionale.

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