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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25973/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha respinto la richiesta di concessione della liberazione anticipata per il semestre 16/04/2020-16/10/2020. Il diniego si fondava sulla commissione, il 6/06/2020, del reato di evasione, ritenuto sintomatico di mancata partecipazione all'opera di rieducazione; il Tribunale ha inoltre rilevato che il condannato non ha permesso i controlli (mancanza di citofono funzionante, non avviso del guasto alle autorità, mancata risposta alle chiamate). Il ricorrente deduce violazione dell'art. 54 l. 26/7/1975 n.354 (requisiti per la liberazione anticipata) e censura la motivazione per contraddittorietà e illogicità, sostenendo che l'episodio era stato già ritenuto di scarsa rilevanza dal giudice della cautela e che il malfunzionamento del citofono avrebbe dovuto essere considerato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Pur annotando un errore materiale del Tribunale (la collocazione temporale dell'episodio), la Corte ha ritenuto che la valutazione del Tribunale fosse complessivamente corretta: la condotta del ricorrente (inerzia nel garantire i controlli, mancata comunicazione del guasto e mancata risposta alle chiamate) è sintomatica di assenza di reale disponibilità all'opera di rieducazione e legittima il diniego della liberazione anticipata. La Corte ha inoltre chiarito che la valutazione del magistrato di sorveglianza sulla partecipazione al trattamento è autonoma rispetto all'apprezzamento del giudice della cautela e che la mera pendenza di un procedimento penale non impedisce automaticamente la concessione del beneficio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354

    La concessione della liberazione anticipata è subordinata alla prova di regolare condotta e partecipazione all'opera di rieducazione; il giudice valuta la disponibilità concreta del detenuto nel semestre considerato, con possibilità che comportamenti gravi in un semestre influenzino la valutazione complessiva.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente per censurare motivazione e applicazione della legge; la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione e sull'applicazione dell'art. 54.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di enunciazione del motivo in cassazione; la Corte ha valutato il motivo nei limiti consentiti e l'ha comunque ritenuto infondato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 l.354/1975 richiede valutazione della disponibilità concreta del detenuto alla rieducazione nel semestre considerato, non solo risultati apparenti.
  • Un singolo episodio di gravità significativa (es. evasione) può legittimamente compromettere la concessione del beneficio se è sintomatico di mancata partecipazione al trattamento, anche se il fatto è oggetto di procedimento penale pendente.
  • La mera pendenza di un procedimento penale non determina, di per sé, un divieto alla concessione del beneficio: il giudice deve valutare la pertinenza e l'effettiva incidenza della condotta sul percorso rieducativo.
  • La valutazione del magistrato di sorveglianza sulla partecipazione all'opera di rieducazione è autonoma rispetto alla valutazione del giudice della cautela; il giudice della cognizione può limitarsi a verificare l'insussistenza del fatto o la mancata commissione da parte del richiedente.
  • Problemi tecnici (per es. guasto al citofono) non escludono automaticamente responsabilità se il detenuto non adotta misure per consentire i controlli o non risponde ad altre modalità di verifica (es. chiamate telefoniche); l'inerzia può essere interpretata come segno di scarsa partecipazione.

Testo integrale

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