Cassazione Penale, Sentenza n. 29567/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto la sua istanza di detenzione domiciliare. Con il primo motivo deduce violazione di legge: il Tribunale avrebbe ritenuto come presupposto necessario per la detenzione domiciliare un "ravvedimento" che, secondo il ricorrente, è previsto solo per la liberazione condizionale; inoltre sostiene che, per la detenzione domiciliare, debbano essere valutati gli esiti del trattamento penitenziario e le informazioni della D.N.A.A., senza che la preventiva fruizione dei permessi premio costituisca un requisito necessario. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e contraddittorietà: l'ordinanza cita un episodio relativo all'introduzione di un telefono cellulare attribuito al ricorrente (ma la direzione del carcere avrebbe escluso tale introduzione), e contraddice se stessa sostenendo contemporaneamente che il ravvedimento non è perfezionato e che il condannato però sta percorrendo un percorso di cambiamento senza smagliature; chiede quindi una valutazione più oggettiva e coerente degli esiti istruttori.
La decisione
La corte ha ritenuto il ricorso fondato e, in particolare, fondato il secondo motivo. Ha constatato una contraddittorietà interna dell'ordinanza impugnata: la stessa riportava esiti istruttori molto favorevoli (parere della D.N.A.A. che attesta collaborazione, relazione degli operatori che segnala percorso detentivo corretto, partecipazione ad attività trattamentali, frequenza dell'ultimo anno dell'istituto tecnico economico, attività lavorativa in carcere), ma la conclusione è risultata negativa senza che l'ordinanza evidenziasse elementi istruttori contrari idonei a bilanciare tali profili positivi. Inoltre il principio della gradualità dei benefici, pur corretto, è stato introdotto in modo illogico aldilà del fatto che il ricorrente non aveva fruito di permessi premio perché la relativa istanza era stata respinta. Per tali ragioni la corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Norme richiamate
giurisprudenza sul principio della gradualità dei benefici penitenziari
Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019 (Froncillo); Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015 (Sicari); Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003 (Chiara)
Il principio della gradualità dei benefici penitenziari è riconosciuto, ma deve essere applicato con logica e motivazione coerente; non può giustificare un diniego quando la motivazione non spiega come elementi negativi bilancino gli esiti positivi dell'istruttoria
valutazione delle informazioni della D.N.A.A. e degli esiti del trattamento penitenziario
Dalla sentenza emerge che per la concessione della detenzione domiciliare devono essere considerati gli esiti del trattamento penitenziario e le informazioni fornite dalla D.N.A.A.; tali elementi favorevoli richiedono una motivazione adeguata se si intende negare il beneficio
Massime di principio
- La motivazione del diniego di un beneficio penitenziario deve essere coerente e non contraddittoria: se l'istruttoria produce elementi favorevoli occorre indicare chiaramente elementi giustificativi del diniego per bilanciarli
- Il principio della gradualità dei benefici è valido, ma non può essere invocato meccanicamente: il riferimento alla mancata fruizione di permessi premio non è sufficiente a negare la detenzione domiciliare se quei permessi sono stati respinti e non costituiscono prova del mancato percorso trattamentale
- Per la detenzione domiciliare la valutazione dovrebbe concentrarsi sugli esiti del trattamento penitenziario e sulle informative (es. D.N.A.A.); l'esistenza o meno di un 'ravvedimento' inteso per la liberazione condizionale non deve essere confusa con i requisiti specifici per la detenzione domiciliare
- Errori di fatto o l'uso in motivazione di episodi non confermati dalla direzione dell'istituto (es. introduzione di un cellulare) possono costituire vizi che giustificano l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio
- In situazioni analoghe, se la decisione amministrativa o giudiziaria si basa su un principio generale (es. gradualità) è necessario che la motivazione spieghi concretamente l'applicazione di quel principio ai fatti specifici del caso
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