Cassazione Penale, Ordinanza n. 00922/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi sono stati proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 6 giugno 2024. Per uno dei ricorrenti si censurava, con il primo motivo, il giudizio di non particolare tenuità del fatto e la conseguente mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., contestando la valutazione della gravità del danno; con il secondo e terzo motivo si lamentava la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Per l'altro ricorrente si deduceva un'omessa motivazione rispetto a specifiche deduzioni difensive, ma la censura mirava in sostanza a ottenere una diversa lettura del compendio istruttorio, in particolare sulla contraffazione accertata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo del primo ricorrente generico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava la non occasionalità delle condotte e i plurimi illeciti della medesima indole; ha ritenuto parimenti aspecifici il secondo e il terzo motivo, perché meramente assertivi e privi di elementi positivamente valutabili. Quanto al secondo ricorrente, la doglianza è stata reputata non consentita in cassazione perché diretta a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio, a fronte di una motivazione di merito ritenuta congrua. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La Corte richiama il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo corretta la valutazione di non occasionalità delle condotte e della gravità del danno.
art. 62-bis c.p.
La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta legittimamente motivata in relazione alla gravità della condotta, ai precedenti e all'assenza di elementi positivamente valutabili a favore degli imputati.
art. 616 c.p.p.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha applicato la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a formule generiche o astratte e non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza che mira a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio è inammissibile in cassazione se la decisione di merito è sorretta da motivazione congrua e non manifesta illogicità.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto può fondarsi, in modo coerente, sulla non occasionalità delle condotte e sulla presenza di plurimi illeciti della medesima indole.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile solo se il ricorrente indica elementi concreti e positivamente valutabili che il giudice di merito abbia trascurato.
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