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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16390/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fisco)

La controversia

La lite riguarda una cartella di pagamento per IRAP 2005 emessa nei confronti della presidente e legale rappresentante di un'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta. I giudici di merito avevano annullato la cartella ritenendo non provata dall'Ufficio l'attività gestoria concretamente svolta dalla persona fisica, non essendo sufficiente la produzione del verbale del consiglio direttivo che le attribuiva la delega a stipulare atti e contratti inerenti all'attività commerciale e istituzionale. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza deducendo la violazione dell'art. 38 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la responsabilità personale e solidale di chi agisce per l'associazione non riconosciuta non richiede la prova di singoli atti concreti, ma discende dalla funzione rivestita e dalla gestione dell'ente nel periodo considerato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha richiamato il principio secondo cui, per le obbligazioni tributarie dell'associazione non riconosciuta, risponde solidalmente il soggetto che, in base al ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo d'imposta, operando una presunzione di coinvolgimento nelle decisioni che generano il debito tributario. Ha precisato che l'onere di provare l'effettiva ingerenza riguarda i soli amministratori di fatto. Poiché la sentenza impugnata aveva invece richiesto all'Ufficio la prova concreta dell'attività negoziale svolta dalla legale rappresentante, la decisione è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Liguria, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non dipende dalla sola titolarità della rappresentanza, ma dall'attività effettivamente svolta; per i debiti tributari, tuttavia, il soggetto che dirige la gestione associativa nel periodo considerato risponde solidalmente, operando una presunzione di coinvolgimento.

Massime di principio

  • Per le obbligazioni tributarie maturate da un'associazione non riconosciuta, il soggetto che riveste funzioni di rappresentanza e gestione nel periodo d'imposta è, in linea di principio, responsabile in via solidale, poiché si presume che concorra nelle decisioni che determinano il debito.
  • La responsabilità personale del rappresentante di un'associazione non riconosciuta non richiede necessariamente la prova di specifici atti negoziali concretamente compiuti, quando la pretesa riguarda debiti d'imposta sorti ex lege nel periodo di gestione.
  • L'onere di dimostrare l'effettiva ingerenza nella gestione grava sull'Ufficio soprattutto nei confronti degli amministratori di fatto; non è corretta una decisione di merito che pretenda tale prova anche per il legale rappresentante formalmente investito della carica nel periodo considerato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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