Cassazione Civile, Ordinanza n. 18426/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di una cartella di pagamento relativa a imposte erariali per l’anno 2007, con addebito di sanzioni e interessi da rateazione/ritardato od omesso versamento. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso; in appello la CTR aveva accolto l’impugnazione limitatamente alle sanzioni, ma dalla motivazione risultava avere in realtà inciso anche sugli interessi, ritenendo non agevole verificare il meccanismo di calcolo degli importi per sanzioni e interessi e quindi l’insufficienza della motivazione della cartella. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione della disciplina sulle sanzioni e sulla cartella, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto non corretta la quantificazione della sanzione, mentre la percentuale del 30% era stata applicata sull’imposta a ruolo, ossia sul dovuto netto; (2) violazione delle norme sulla liquidazione automatizzata e sull’obbligo di motivazione della cartella, deducendo che la CTR aveva annullato l’atto per asserita insufficiente motivazione nonostante la cartella recasse una rappresentazione dettagliata della pretesa e il calcolo degli interessi fosse congruamente esplicitato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi. Ha precisato che la CTR, pur formulando in dispositivo un annullamento limitato alle sanzioni, nella sostanza aveva esteso la censura anche agli interessi. Nel merito, la Corte ha osservato che il calcolo delle sanzioni era stato correttamente effettuato sull’imposta a ruolo e non sulle somme già versate, sicché l’errore della CTR derivava da un presupposto giuridico errato. Quanto agli interessi, la Corte ha applicato il principio più recente secondo cui, quando la cartella costituisce il primo atto con cui si manifesta la pretesa per interessi, è sufficiente indicare importo richiesto, base normativa degli interessi e decorrenza, senza necessità di specificare i singoli saggi o le modalità di calcolo; nel caso concreto la cartella riportava la tipologia degli interessi, la loro debenza dalla scadenza del versamento e gli importi distinti per singole poste. Pertanto la motivazione è stata ritenuta sufficiente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice d’appello.
Norme richiamate
art. 3 bis, commi 3 e 4, d.lgs. n. 462 del 1997
Rilevante ai fini della determinazione delle sanzioni applicabili nella procedura di liquidazione automatizzata e della verifica della correttezza del loro calcolo.
art. 21 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato insieme alle norme sulla riscossione per censurare la motivazione della cartella e il calcolo delle somme iscritte a ruolo.
art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato in relazione alla debenza e al calcolo degli interessi iscritti a ruolo.
art. 7 L. n. 212 del 2000
L’obbligo di motivazione della cartella è soddisfatto, quanto agli interessi, dall’indicazione dell’importo, della base normativa e della decorrenza, se la cartella è il primo atto impositivo relativo a tali accessori.
art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973
Consente la liquidazione automatizzata sulla base dei dati dichiarativi; la cartella emessa a seguito di tale procedura deve comunque rispettare l’obbligo di motivazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
art. 3 L. n. 241 del 1990
L’atto deve essere motivato in modo sufficiente; nel caso degli interessi, la motivazione può essere sintetica se consente di comprendere titolo, decorrenza e importo.
art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973
Il criterio di liquidazione degli interessi è predeterminato dalla legge e si traduce in un’operazione matematica, fermo l’obbligo di motivazione nei casi in cui la cartella sia il primo atto sulla pretesa interessi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro del ricorso per cassazione per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- In materia di cartella di pagamento, se la cartella costituisce il primo atto con cui l’amministrazione rende nota la pretesa per interessi, l’obbligo di motivazione è assolto quando siano indicati l’importo richiesto, la base normativa degli interessi e la decorrenza della loro maturazione; non è necessario dettagliare tutti i saggi periodici né le modalità analitiche di calcolo.
- Quando la pretesa deriva da liquidazione automatizzata, la sanzione può essere correttamente determinata sulla base dell’imposta ancora dovuta a ruolo, senza che sia corretto assumere come base di calcolo somme diverse da quelle effettivamente iscritte a debito.
- Il giudice di merito, nel verificare la sufficienza della motivazione della cartella, deve confrontarsi con il contenuto effettivo dell’atto impugnato; se l’atto espone separatamente le poste per imposta, sanzioni e interessi, la motivazione può essere ritenuta sufficiente anche in forma sintetica.
- L’annullamento della cartella per asserita carenza motivazionale non può essere fondato su un preteso difetto di spiegazione del meccanismo di calcolo degli interessi quando dalla cartella risultino la tipologia dell’accessorio, il momento di decorrenza e gli importi distinti richiesti.
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