Ordinanza n. 727/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00023/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva accolto il ricorso di primo grado e imposto il riesame della legittimità di una SCIA, con possibile nomina di un commissario ad acta
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza di primo grado e ha chiesto in via incidentale la sospensione della sua efficacia. In sede cautelare ha sostenuto, in particolare, l’insussistenza della violazione dell’obbligo di provvedere, rilevando di avere già dato riscontro con un atto espresso alla richiesta dei terzi di avviare un procedimento di autotutela doverosa volto alla verifica ex post della legittimità della SCIA.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza appellata. A un sommario esame, ha ritenuto non implausibili i motivi d’appello nella parte relativa all’insussistenza della violazione dell’obbligo di provvedere, poiché il Comune aveva fornito un riscontro espresso alla richiesta di esercizio dell’autotutela doverosa sulla SCIA. La sospensione è stata disposta per evitare la nomina di un commissario ad acta sino alla decisione di merito, anche considerando che lo stato di avanzamento dei lavori appariva incompatibile con l’avvio di un riesame fondato su provvedimenti interinali del commissario, destinati a essere caducati in caso di accoglimento dell’appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate per l’assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato sulla decorrenza del termine per l’esercizio dell’autotutela doverosa su iniziativa del terzo leso dalla SCIA. Il merito dell’appello è stato fissato per la camera di consiglio del 28 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare in appello; sulla base di tale domanda il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, è giustificata la sospensione dell’esecutività della sentenza che impone all’amministrazione di riesaminare la legittimità di una SCIA quando risultino non implausibili le censure relative all’insussistenza della violazione dell’obbligo di provvedere, per avere l’amministrazione già fornito un riscontro espresso alla richiesta del terzo.
- La sospensione cautelare della sentenza può essere disposta per prevenire la nomina di un commissario ad acta quando l’esecuzione interinale della decisione rischi di determinare attività di riesame incompatibili con lo stato di avanzamento dei lavori o destinate a essere caducate qualora l’appello sia accolto.
- In assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato sulla decorrenza del termine per l’esercizio dell’autotutela doverosa attivata dal terzo leso da una SCIA, le spese della fase cautelare possono essere compensate.
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