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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27631/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Napoli sostenendo: 1) violazione di legge e motivazione illogica nella ritenuta sussistenza del reato di furto (per la Sposito) e, conseguentemente, della ricettazione (per Tufano), poiché la difesa aveva prospettato che i telefoni fossero stati rinvenuti durante le pulizie, che uno fu restituito e che il telefono oggetto di imputazione era privo di SIM rendendo difficile l'identificazione del proprietario; 2) errata qualificazione del fatto come furto aggravato invece che come appropriazione di cosa smarrita (art. 647 cod. pen.); 3) vizi nella determinazione della pena e nel riconoscimento delle attenuanti generiche, con particolare doglianza per la mancata applicazione delle attenuanti a Tufano e per la valutazione delle attenuanti equivalenti alle aggravanti per Sposito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse effettiva, coerente e non contraddittoria, valorizzando elementi quali l'attivazione del servizio di localizzazione (Samsung tracker), l'inserimento di una SIM intestata a Tufano nel telefono, la presenza in rubrica di numeri riconducibili al proprietario e la mancata restituzione o il tentativo di contatto. Ha confermato la qualificazione come furto aggravato (artt. 624, 625 n.7 e 61 n.11 c.p.) per Sposito e come ricettazione (art. 648 c.p.) per Tufano, ritenendo irrilevante la circostanza che la vittima non si fosse accorta subito dello smarrimento. Sulla pena, ha giudicato legittima la valutazione delle attenuanti (concesse a Sposito ma ritenute equivalenti alle aggravanti; non riconosciute a Tufano per assenza di elementi positivi indicati dagli stessi ricorrenti). Ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e a versare, ciascuno, C 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di furto. La Corte ha confermato che l'impossessamento di un telefono smarrito integra il furto quando il bene conserva segni esteriori che permettono l'identificazione del proprietario.

  • art. 625 n.7 cod. pen.

    Aggravante applicata alla fattispecie di furto secondo la contestazione confermata dai giudici del merito.

  • art. 61 n.11 cod. pen.

    Ulteriore riferimento normativo connesso alle aggravanti rilevanti nella determinazione della pena.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione: la Corte ha ritenuto integrata la ricettazione nella condotta di Tufano, anche in via di dolo eventuale, per aver ricevuto e reso utilizzabile un telefono provento di reato.

  • art. 648 comma 2 cod. pen.

    Riferimento all'ipotesi lieve della ricettazione, applicata nella sentenza di merito a Tufano.

  • art. 647 cod. pen.

    Norma sull'appropriazione di cosa smarrita (oggi depenalizzata). La Corte ha spiegato perché la condotta non fosse riconducibile a questa fattispecie: il bene conservava segni che permettevano l'identificazione del proprietario e quindi si configurava furto.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione verifica l'effettività, la logicità e la non contraddittorietà della motivazione, senza riesaminare i fatti come giudice del merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte territoriale ha dato conto dell'uso di criteri pertinenti e la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile: la Corte ha disposto il pagamento di C 3.000,00 per ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • Quando una cosa smarrita conserva segni esteriori idonei a identificare il legittimo proprietario (rubrica, riconoscimenti, ecc.), l'impossessamento senza tentativi di restituzione può integrare il reato di furto e non la sola appropriazione di cosa smarrita.
  • L'inserimento di una SIM e l'uso del telefono da parte di un terzo costituiscono indizi rilevanti di consapevolezza circa la provenienza del bene e possono integrare la ricettazione, anche con dolo eventuale.
  • La Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., controlla la sufficienza e la logicità della motivazione del giudice del merito, non la rivalutazione dei fatti: ricostruzioni alternative dei ricorrenti devono essere fondate su vizi di motivazione e non su semplice preferenza di interpretazione.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è importante che la richiesta specifichi le circostanze di fatto che le giustificano; in mancanza il diniego può essere motivato con il richiamo all'assenza di elementi positivi.
  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito: la motivazione è adeguata se illustra l'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; serve maggior dettaglio solo se la pena è molto superiore alla media edittale.
  • Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanne alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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