Sentenza n. 4991/2026 - Napoli, Sezione 5
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato all’istanza presentata dal ricorrente in data 19.11.2025 volta a ottenere la revoca del divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di revoca o riesame del divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente era stato destinatario, nel 2012, di un divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, adottato in relazione a una denuncia-querela per minaccia aggravata e atti persecutori, pur dando atto della remissione della querela. Nel 2025 aveva presentato alla Prefettura un'istanza di revoca ai sensi dell'art. 39 TULPS, rappresentando l'archiviazione del procedimento penale conseguente alla remissione della querela, l'assenza di ulteriori precedenti penali e il notevole decorso del tempo dall'adozione della misura. L'Amministrazione non aveva riscontrato l'istanza. Il ricorrente ha quindi agito contro il silenzio, deducendo violazione degli artt. 2 e 3 della l. 241/1990, dell'art. 97 Cost., del TULPS ed eccesso di potere per errore nei presupposti e omessa considerazione di circostanze rilevanti, chiedendo la declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia e l'ordine di provvedere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 39 TULPS non attribuisca al divieto prefettizio una durata necessariamente limitata, ma consenta il riesame in presenza di fatti sopravvenuti idonei a mettere in discussione i presupposti originari della misura. Sebbene, in via generale, non sussista un obbligo di provvedere sulle istanze dirette al riesame di provvedimenti ormai inoppugnabili, tale obbligo si riespande per i provvedimenti a efficacia illimitata quando l'interessato prospetti fatti nuovi o il decorso di un termine ragionevole tali da imporre una nuova valutazione. Nel caso concreto, il decorso di circa quattordici anni dal divieto, l'archiviazione del procedimento penale e l'assenza di ulteriori condotte potenzialmente ostative costituivano elementi sufficienti a fondare l'obbligo della Prefettura di esaminare l'istanza. Il giudice ha dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato all'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, senza imporre l'accoglimento dell'istanza di revoca. L'Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 39 R.D. n. 773/1931 (TULPS)
Il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiale esplodente non ha necessariamente una durata limitata; l'interessato può chiedere il riesame e la revoca in presenza di fatti sopravvenuti o del decorso di un termine ragionevole che rendano necessario un aggiornamento della valutazione di affidabilità.
art. 2 l. 241/1990
In presenza dei presupposti di un riesame doveroso, l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento avviato dall'istanza dell'interessato con un provvedimento espresso.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento conclusivo del procedimento di riesame deve essere espresso e motivato.
art. 97 Cost.
La norma è richiamata tra i parametri dedotti dal ricorrente, senza una specifica autonoma interpretazione nella motivazione.
art. 612 c.p.
La norma è indicata quale fattispecie oggetto della denuncia-querela posta all'origine del divieto prefettizio.
art. 612-bis c.p.
La norma è indicata quale fattispecie oggetto della denuncia-querela posta all'origine del divieto prefettizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando un divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiale esplodente ha efficacia non limitata nel tempo, l'interessato può chiedere il riesame della propria posizione per ottenere la cessazione pro futuro della misura.
- L'Amministrazione è obbligata a pronunciarsi sull'istanza di riesame di un divieto prefettizio a efficacia illimitata quando siano prospettati sia il decorso di un termine ragionevole sia fatti sopravvenuti astrattamente idonei a superare i presupposti ostativi originari.
- Tra i fatti sopravvenuti rilevanti ai fini dell'obbligo di riesame possono rientrare l'archiviazione del procedimento penale posto a fondamento del divieto e l'assenza di ulteriori condotte rilevanti in senso ostativo.
- L'obbligo dell'Amministrazione consiste nell'avviare e concludere il procedimento di riesame con un provvedimento espresso e motivato; il giudice del silenzio non sostituisce la propria valutazione a quella dell'autorità di pubblica sicurezza e non impone necessariamente la revoca del divieto.
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