Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/166

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/166 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione della 6-fitasi prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, anatre da ingrasso, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe e che abroga il regolamento (CE) n. 785/2007 [titolare dell’autorizzazione Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l'autorizzazione della 6-fitasi EC 3.1.3.26 prodotta da Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) come additivo per mangimi, dopo la verifica positiva dei requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e il parere favorevole dell'EFSA. L'additivo è classificato tra gli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione", con condizioni d'impiego differenziate per specie e indicazioni specifiche su conservazione, sicurezza degli utilizzatori e metodi di analisi. Contestualmente, il regolamento abroga il precedente regolamento (CE) n. 785/2007.

Rinnovo dell'autorizzazione della 6-fitasi prodotta da Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) come additivo per mangimi e abrogazione del regolamento (CE) n. 785/2007.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli additivi per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, anatre da ingrasso, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe. Riguarda il titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V., nonché gli operatori del settore dei mangimi che immettono, formulano, conservano e utilizzano l'additivo e le premiscele. È applicabile in tutti gli Stati membri e direttamente, dalla data di entrata in vigore prevista dall'articolo 3; la fine del periodo di autorizzazione è fissata per il 26 febbraio 2030.

Rinnovo dell'autorizzazione della 6-fitasi prodotta da Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/166 rinnova l'autorizzazione di un additivo per mangimi già autorizzato, sulla base del sistema di autorizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione richiama la domanda di rinnovo presentata dal titolare dell'autorizzazione e il parere favorevole dell'EFSA del 4 aprile 2019, da cui risulta che l'additivo continua a soddisfare le condizioni richieste dal diritto dell'Unione.

Ambito di applicazione e finalità

L'atto riguarda la 6-fitasi EC 3.1.3.26 prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), impiegata come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, anatre da ingrasso, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe. Il rinnovo è disposto in quanto, a seguito della valutazione tecnica e scientifica, sono risultate soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Classificazione dell'additivo e identificazione del titolare

L'additivo è classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". Nell'allegato è indicato il numero di identificazione 4a1640 e il titolare dell'autorizzazione è Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.

Caratteristiche tecniche e metodi di analisi

L'allegato descrive il prodotto come preparato di 6-fitasi con un'attività minima di 5 000 FTU/g, in forma solida rivestita e liquida. La sostanza attiva è la 6-fitasi EC 3.1.3.26 prodotta da Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233). Per la determinazione dell'additivo e del contenuto nelle premiscele e nel mangime è previsto un metodo colorimetrico fondato sulla quantificazione del fosfato inorganico liberato dall'enzima a partire dal fitato di sodio; per premiscele e mangime è richiamata la norma EN ISO 30024.

Condizioni di impiego per specie

L'allegato fissa i tenori minimi per le diverse specie destinatarie, espressi in FTU per chilogrammo di mangime completo con umidità del 12%:

  • polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e anatre da ingrasso: 250 FTU;
  • galline ovaiole: 150 FTU;
  • suinetti svezzati e suini da ingrasso: 250 FTU;
  • scrofe: 500 FTU. Il periodo di autorizzazione è indicato fino al 26 febbraio 2030.

Obblighi di etichettatura e sicurezza per gli utilizzatori

Le istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti sufficientemente, l'uso dell'additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.

Abrogazione del precedente regime autorizzatorio e applicazione

Con l'articolo 2 è abrogato il regolamento (CE) n. 785/2007, che aveva autorizzato il medesimo preparato per un periodo di dieci anni. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Rinnovo dell'autorizzazione

L'articolo 1 rinnova l'autorizzazione dell'additivo indicato nell'allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", alle condizioni fissate nell'allegato medesimo.

Presupposti del rinnovo

Il rinnovo si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull'articolo 14 per la domanda di rinnovo e sull'articolo 5 per le condizioni di autorizzazione. La Commissione richiama il parere EFSA del 4 aprile 2019, che ha concluso per la conformità dell'additivo alle condizioni di autorizzazione.

Abrogazione del precedente regolamento

L'articolo 2 abroga il regolamento (CE) n. 785/2007, che aveva autorizzato per dieci anni il medesimo preparato di 6-fitasi.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Identificazione dell'additivo e titolare

L'allegato identifica l'additivo con il numero 4a1640 e il titolare dell'autorizzazione come Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V. La sostanza attiva è 6-fitasi EC 3.1.3.26 prodotta da Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233).

Composizione e caratteristiche del prodotto

L'additivo è un preparato di 6-fitasi con attività minima di 5 000 FTU/g, in forma solida rivestita e liquida. Il metodo di analisi per l'additivo e per le premiscele e il mangime è di tipo colorimetrico basato sulla quantificazione del fosfato inorganico liberato dall'enzima a partire dal fitato di sodio; per premiscele e mangime si applica EN ISO 30024.

Condizioni d'impiego per specie

Per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e anatre da ingrasso il tenore minimo è 250 FTU/kg di mangime completo con umidità al 12%. Per galline ovaiole il tenore minimo è 150 FTU/kg. Per suinetti svezzati e suini da ingrasso il tenore minimo è 250 FTU/kg. Per scrofe il tenore minimo è 500 FTU/kg. Il periodo di autorizzazione termina il 26 febbraio 2030.

Avvertenze per l'uso e tutela degli utilizzatori

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se i rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo in tal modo, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentarezootecniaautorizzazioni e controllimercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.