Sentenza n. 4912/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 03028/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027, adottato in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2023, e sentenza del TAR Veneto che ne aveva parzialmente scrutinato le censure
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le associazioni appellanti contestavano la sentenza del TAR Veneto nella parte relativa al Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027. Con il primo motivo deducevano l’inidoneità di alcune aree protette individuate dal Piano come oasi di protezione della fauna, sostenendo che la loro conformazione, localizzazione presso aeroporti o collocazione in zone urbanizzate non garantisse effettiva protezione dell’avifauna; lamentavano inoltre l’omessa pronuncia del TAR su alcune specifiche censure. Con il secondo motivo sostenevano che, nella provincia di Vicenza, la quota di territorio agro-silvo-pastorale sottratta alla caccia, pari a poco più del 7%, violasse la soglia minima del 20% prevista dalla legge statale, da calcolarsi secondo le appellanti su base provinciale. Con il terzo motivo censuravano l’interpretazione dell’art. 21, comma 1, lett. i), della legge n. 157/1992, sostenendo che il divieto di caccia da natante impedisse anche l’esercizio venatorio da imbarcazioni saldamente ancorate e che il regolamento regionale avesse eluso la disciplina statale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per estrema genericità, poiché le appellanti si erano limitate a descrivere alcune aree protette senza fornire ulteriori allegazioni o elementi idonei a dimostrarne l’inidoneità. In ogni caso, il Collegio ha precisato che l’area di ripopolamento e cattura di Istrana non era inclusa negli istituti di protezione e che le aree di Garda Sud, Tessera e Laguna Sud 2 erano ricomprese nella rete Natura 2000, in siti di rilevante interesse ambientale, nonché, per alcune di esse, nelle Important Bird and Biodiversity Areas; non risultava quindi provata la loro inidoneità alla protezione della fauna. Il secondo motivo è stato respinto perché l’art. 10, comma 3, della legge n. 157/1992 riferisce la quota del 20-30% di territorio da destinare alla protezione della fauna al territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione, non a ciascuna provincia. La disciplina regionale attribuisce alla Regione la titolarità del piano faunistico-venatorio, mentre alle Province competono attività di pianificazione ambientale e di immissione della fauna; pertanto, la protezione del solo 7% del territorio vicentino non viola la soglia minima, se questa è rispettata su base regionale. Il terzo motivo è stato respinto perché il regolamento regionale consente l’attività venatoria non da natanti, ma da imbarcazioni saldamente ormeggiate e ancorate in punti previamente individuati dall’amministrazione. Tale disciplina è stata ritenuta compatibile con il divieto statale di caccia da veicoli a motore, natanti o aeromobili, anche in ragione della distinzione normativa tra natante e imbarcazione e delle condizioni restrittive di ancoraggio e localizzazione. Le spese del grado d’appello sono state compensate per la specificità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 8 l.r. Veneto n. 50/1993
«il piano faunistico venatorio regionale [...] è approvato [...] dal Consiglio regionale su proposta della Giunta»
La norma attribuisce alla Regione la titolarità della pianificazione faunistico-venatoria regionale.
art. 10, comma 3, l. n. 157/1992
«l’estensione del territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione destinato a protezione della fauna selvatica» è fissata «nella percentuale dal 20 al 30 per cento»
La quota minima e massima di territorio da destinare alla protezione della fauna deve essere calcolata su base regionale, non provinciale.
art. 10, commi 7 e 10, l. n. 157/1992
«le province predispongono [...] piani di miglioramento ambientale»; «le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali»
Le Province svolgono compiti di pianificazione ambientale e di immissione della fauna, mentre la pianificazione faunistico-venatoria generale è attuata a livello regionale.
art. 21, comma 1, lett. i), l. n. 157/1992
«è vietato a chiunque: [...] cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili»
Il divieto statale riguarda, secondo il giudice, i natanti e non impedisce di per sé l’esercizio venatorio da imbarcazioni saldamente ancorate e collocate nei punti autorizzati dal regolamento.
art. 13, comma 1, l. n. 50/1971
«sono natanti» le unità da diporto a remi, quelle di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri e quelle destinate alla sola navigazione in acque interne
La disposizione è utilizzata per distinguere la nozione di natante da quella di imbarcazione.
art. 1, comma 3, lett. c), l. n. 50/1971
«ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri»
La disposizione definisce l’imbarcazione, categoria distinta dal natante ai fini dell’applicazione del divieto di cui alla legge sulla caccia.
art. 8, comma 1, Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale
consente l’esercizio venatorio utilizzando «l’imbarcazione [...] saldamente ormeggiata e ancorata in corrispondenza di uno dei punti individuati dalla struttura regionale competente»
La disciplina regolamentare è ritenuta compatibile con il divieto statale perché ammette l’uso di imbarcazioni, non di natanti, solo se stabilmente ancorate e in punti predeterminati dall’amministrazione.
Direttiva 2009/147/CE
È richiamata quale fonte della disciplina delle Zone di Protezione Speciale della rete Natura 2000.
Direttiva 92/43/CEE
È richiamata quale fonte della disciplina delle Zone Speciali di Conservazione della rete Natura 2000.
d.P.R. n. 357/1997
È indicato quale fonte di recepimento nazionale della direttiva Habitat.
Massime di principio
- La soglia del 20-30% di territorio agro-silvo-pastorale da destinare alla protezione della fauna selvatica, prevista dall’art. 10, comma 3, della legge n. 157/1992, deve essere verificata con riferimento al territorio regionale complessivo e non necessariamente a ciascun ambito provinciale.
- Quando una censura sull’inidoneità di aree protette si fonda soltanto su descrizioni generiche della forma o della localizzazione delle aree, senza allegazioni e prove ulteriori sulla loro concreta inefficacia, il motivo d’appello è inammissibile per genericità.
- La ricomprensione di un’area protetta nella rete Natura 2000 e, ove rilevante, nelle Important Bird and Biodiversity Areas costituisce un elemento significativo contrario alla tesi della sua intrinseca inidoneità alla protezione dell’avifauna, salvo specifica dimostrazione in senso contrario.
- Il divieto di caccia sparando da natanti non impedisce automaticamente una disciplina regolamentare che consenta l’attività venatoria da imbarcazioni, purché la distinzione normativa tra le due categorie sia rispettata e l’imbarcazione sia stabilmente ancorata in punti previamente individuati dall’amministrazione.
- La pianificazione faunistico-venatoria generale spetta alla Regione, mentre alle Province competono i compiti di predisposizione dei piani di miglioramento ambientale e di immissione della fauna nell’ambito del coordinamento regionale.
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