Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1090/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava violazione degli artt. 2, comma 4 c.p. e 129 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere la prescrizione dei reati ascritti (n. 14 effetti cambiari emessi il 23/01/2012 e il 13/04/2012) applicando la disciplina più favorevole anteriore alla legge n. 251/2005 per i reati in continuazione. La difesa calcolava i termini tenendo conto della sospensione del dibattimento per astensione degli avvocati (circa 5 mesi e 7 giorni) e concludeva che i reati si sarebbero prescritti rispettivamente il 30/12/2019 e il 20/03/2020.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'analisi della natura sostanziale della questione ma ha escluso la prescrizione perché, dal fascicolo, risultavano due sospensioni del dibattimento per complessivi 341 giorni (adesione all'astensione e rinvio su richiesta della difesa) che spostavano il termine di prescrizione al 22/06/2020 per il fatto più risalente; a ciò si è aggiunta la sospensione di 64 giorni disposta dall'art. 83 D.L. n. 18/2020 (emergenza Covid) che ha ulteriormente prolungato la prescrizione oltre la sentenza di secondo grado del 13/07/2020. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma finale e art. 491 cod. pen.

    Riferimento alla qualificazione dell'originaria imputazione (formazione e uso di effetti cambiari). Nel testo sono indicate come le norme che definivano i fatti per cui l'imputato è stato condannato in sede di merito.

  • art. 2, comma 4 cod. pen.

    La Corte ricorda che la censura verte su aspetti sostanziali dell'istituto della prescrizione (quindi nell'ambito del principio sostanziale richiamato da art. 2, comma 4 c.p.): la difesa invocava la disciplina più favorevole vigente al momento del fatto per i reati in continuazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La doglianza richiamava anche profili processuali; tuttavia la Corte ha ritenuto che la questione rilevasse quale profilo sostanziale (non come mero caso di "tempus regit actum" processuale) e quindi valutabile alla stregua della normativa sostanziale favorevole.

  • legge 5/12/2005, n. 251

    Novella normativa che modifica la disciplina della prescrizione; la difesa invocava l'applicazione della disciplina antecedente alla novella, ritenuta più favorevole per i reati in continuazione commessi prima della modifica.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato nel ragionamento sulla predeterminazione della durata della prescrizione come parametro di riferimento per la conoscenza, da parte dell'imputato, dell'orizzonte temporale della punibilità.

  • artt. 159 e 160 cod. pen.

    Norme sui casi di interruzione e sospensione del corso della prescrizione; la Corte le invoca per giustificare lo spostamento dei termini prescrizionali in seguito alle sospensioni del dibattimento riscontrate nel fascicolo.

  • art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con legge 24 aprile 2020, n. 27)

    La disposizione emergenziale ha disposto il rinvio ex lege delle udienze fissate nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020 e la sospensione dei termini processuali, compresa la sospensione della prescrizione per lo stesso arco temporale (64 giorni). Nel caso di specie il rinvio d'udienza disposto dalla Corte territoriale ha determinato l'effetto di sospendere ulteriormente la prescrizione, impedendo che questa maturasse prima della sentenza di Appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in tema di condanna alle spese e, in caso di inammissibilità per colpa del ricorrente, l'onere del pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte lo applica per liquidare euro 3.000,00 a carico del ricorrente.

  • Giurisprudenza Corte Costituzionale (sent. n. 278/2020 e richiamate)

    La Corte di Cassazione richiama la giurisprudenza costituzionale per ribadire il principio che la disciplina della prescrizione ha una valenza sostanziale (predeterminazione della durata) ma può subire effetti processuali legittimi (sospensioni/interruzioni) e che la sospensione ex lege per l'emergenza Covid è compatibile con i principi costituzionali valutati.

Massime di principio

  • Quando si invoca la prescrizione per reati commessi prima di una modifica normativa, va prima chiarito se la questione è sostanziale (applicazione della norma più favorevole) o meramente processuale (tempus regit actum); la distinzione incide sull'ammissibilità del rimedio.
  • Il calcolo dei termini di prescrizione deve tenere conto non solo delle cause ordinarie di sospensione/interruzione previste dal codice penale (artt. 159 e 160 c.p.), ma anche di sospensioni straordinarie disposte per legge (es. art. 83 D.L. n. 18/2020 per l'emergenza Covid), e dei rinvii d'udienza concretamente adottati.
  • Sospensioni richieste o assentite dalla difesa (es. rinvii su istanza della difesa, astensione degli avvocati) possono contribuire a posticipare la scadenza della prescrizione; l'istruttoria dovrà sempre verificare le date e la durata effettiva di tali periodi.
  • Una volta che, alla luce delle sospensioni/interruzioni documentate, la prescrizione risulta interrotta o sospesa oltre la sentenza di merito, l'eccezione di prescrizione risulterà infondata e il ricorso per cassazione rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese (e, se colpa, alla Cassa delle Ammende).
  • Prima di proporre ricorso basato sulla prescrizione per reati in continuazione, è opportuno verificare dettagliatamente il fascicolo per le eventuali cause di sospensione/interruzione (date di udienze, rinvii, adesioni ad astensioni, provvedimenti normativi) e quantificare i giorni effettivi che spostano il termine prescrizionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.