Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6678/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 7315/2024 causa n. 7181/2024 RG

Giustizia amministrativa202510547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 7315/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 7315/2024, deducendo l'inadempimento dell'amministrazione. Il Ministero, pur costituito in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione del titolo giudiziale. Il giudizio di ottemperanza, avente a oggetto una pronuncia del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, è stato esaminato nei limiti propri della funzione esecutiva, senza integrazione del contenuto della sentenza civile né svolgimento di accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha condannato il Ministero a dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il compito di provvedere in caso di perdurante inadempimento entro i successivi 90 giorni, anche eventualmente sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Il giudice ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora, ritenendo che essa possa essere richiesta dalla ricorrente in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

    La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi a essa.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al relativo comando giudiziale.
  • Quando l'ottemperanza riguarda una pronuncia del giudice civile resa in funzione di giudice del lavoro, il giudizio amministrativo ha natura meramente esecutiva: il giudice verifica l'esistenza di un comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto della sentenza civile né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore del giudicato, l'amministrazione deve fornire chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del titolo; la mancata dimostrazione dell'adempimento giustifica la condanna a provvedere.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nell'organo amministrativo competente e fissando un termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente quando non ne ricorrano allo stato i presupposti, potendo essere richiesta successivamente in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.