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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12691/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 21/07/2022 che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva accolto la richiesta di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. con riferimento alla sentenza di applicazione della pena per furto aggravato (Tribunale di Roma 8/03/2017, irrevocabile 19/04/2017) e aveva invece respinto la richiesta con riferimento alla sentenza per detenzione illecita di stupefacenti (Tribunale di Roma 28/10/2016, irrevocabile 16/12/2016). Il ricorrente, mediante unico motivo, denunciava inosservanza o erronea applicazione degli artt. 445, comma 2, e 125, comma 3, c.p.p., sostenendo che l'ostatività prevista dall'art. 445, comma 2, non può riferirsi a un qualsiasi delitto successivo ma solo a delitti della "stessa indole", richiamando una pronuncia (Sez. 3, n. 19147/2021, Bertossi) in questo senso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato il principio di consolidata giurisprudenza secondo cui, ai fini dell'art. 445, comma 2, c.p.p., la commissione di un delitto nel quinquennio successivo alla sentenza applicativa della pena è di per sé ostativa alla declaratoria di estinzione, indipendentemente dalla "indole" del nuovo delitto (la previsione della "stessa indole" si riferisce soltanto alle contravvenzioni). Di conseguenza la richiesta di estinzione relativa alla sentenza per detenzione di stupefacenti è stata correttamente respinta dal Tribunale perché il ricorrente aveva commesso un delitto nel quinquennio successivo; la Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede causa ostativa all'estinzione quando, nel termine di cinque anni per le sentenze che concernono delitto, il richiedente abbia commesso un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. La Corte interpreta che la locuzione "stessa indole" riguarda soltanto le contravvenzioni: per i delitti è sufficiente la commissione di qualsiasi delitto nel quinquennio per impedire l'estinzione.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente tra le ragioni di impugnazione, ma dalla motivazione della Corte non emerge una interpretazione specifica applicata alla fattispecie; l'eccezione non è stata accolta.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Disposizioni che individuano i motivi di ricorso per cassazione (in particolare la violazione di norme e vizi di motivazione) invocate dal ricorrente per enunciare il proprio motivo di impugnazione.

  • Giurisprudenza consolidata: Sez. 2, n. 35191 del 22/05/2018 (Bartolotta); Sez. 1, n. 30011 del 5/06/2014 (Carulli); Sez. 1, n. 262 del 6/12/2007, dep. 2008 (Malizia)

    Queste pronunce costituiscono l'orientamento consolidato cui la Corte aderisce: l'estinzione è impedita dalla commissione di un delitto nel quinquennio successivo, senza richiedere che il nuovo delitto sia della stessa indole.

  • Pronuncia citata dalla difesa: Sez. 3, n. 19147 del 22/01/2021 (Bertossi, non massimata)

    Pronuncia isolata richiamata dal ricorrente nel senso opposto (che la locuzione "stessa indole" debba valere anche per i delitti); la Corte la considera non sufficiente a scalfire l'orientamento consolidato e non la segue.

Massime di principio

  • Per le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti che concernono delitto, l'estinzione è impedita se il richiedente ha commesso un qualsiasi delitto entro cinque anni dalla pronuncia: non è richiesto che il nuovo delitto sia della stessa indole.
  • La locuzione "stessa indole" prevista dall'art. 445, comma 2, c.p.p. si interpreta, secondo la giurisprudenza consolidata, come riferita esclusivamente alle contravvenzioni; per le contravvenzioni occorre che la nuova contravvenzione sia della stessa indole.
  • In fase di valutazione di una domanda di estinzione per applicazione della pena su richiesta, verificare sempre se vi siano delitti successivi nel quinquennio: la prova della commissione di un delitto successivo è decisiva e ostativa.
  • Pronunce isolate in senso contrario non sono idonee a modificare l'orientamento consolidato: chi propone ricorso in cassazione deve valutare la coerenza del proprio caso con la giurisprudenza prevalente.
  • Se si intende ottenere l'estinzione, le difese praticabili sono principalmente: dimostrare l'assenza di reati commessi nel quinquennio, censurare la qualificazione del nuovo fatto come delitto (es. dimostrare che si tratta di contravvenzione) oppure far valere eventuali profili di invalidità o inesistenza della condanna impugnata.
  • La parte soccombente in cassazione può essere condannata alle spese processuali; la Corte può motivare in forma semplificata quando la materia non è particolarmente complessa e si applicano principi consolidati.

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