Ordinanza n. 922/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto formatosi sull'istanza di accesso e nota comunale di parziale accoglimento e diniego dell'accesso a parte degli atti del procedimento di accertamento degli usi civici
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto, con istanza del 28 gennaio 2026, l'accesso agli atti relativi al procedimento regionale di accertamento degli usi civici, in particolare alla proposta regionale e alle osservazioni del Comune. Ha dedotto di essere comproprietaria di particelle ubicate nel territorio comunale e di essere parte convenuta in un giudizio civile promosso dal Comune, nel quale è stata proposta domanda riconvenzionale di usucapione su alcuni terreni. Ha quindi rappresentato la necessità dei documenti per verificare l'eventuale incidenza del nuovo accertamento sui terreni di sua comproprietà e la posizione assunta dal Comune. Ritenendo formatosi il silenzio-rifiuto il 27 febbraio 2026, ha impugnato tale silenzio e la nota comunale del 2 marzo 2026, deducendo, con unico motivo, la violazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 della l. n. 241/1990 e dell'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006. La nota comunale aveva riconosciuto un interesse qualificato subordinatamente alla produzione dei titoli di proprietà, consentito un accesso limitato alle parti della proposta e delle osservazioni riferibili ai mappali documentati e negato l'accesso indiscriminato all'intero fascicolo regionale, agli atti interni e agli atti relativi ad ambiti territoriali diversi. Dopo la nota, la ricorrente ha trasmesso le note di trascrizione dei titoli e ha indicato ulteriori particelle, ma il Collegio ha ritenuto rilevanti, ai fini della nuova pronuncia amministrativa, soltanto i mappali indicati nell'istanza originaria.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la nota comunale del 2 marzo 2026 costituisca un effettivo riscontro all'istanza di accesso, qualificabile dall'amministrazione come provvedimento di accoglimento parziale, eventualmente subordinato a integrazioni documentali. Ha escluso che il decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 consumi il potere dell'amministrazione di provvedere sull'istanza. Non ha quindi definito il giudizio né deciso nel merito la legittimità del diniego o dell'accoglimento parziale. Ha assegnato al Comune di Orosei trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per pronunciarsi compiutamente sull'istanza del 28 gennaio 2026, tenendo conto delle integrazioni prodotte il 18 marzo 2026, ma limitatamente ai soli mappali indicati nell'istanza originaria. Ha fissato l'udienza camerale del 7 ottobre 2026 per verificare l'adempimento e ha riservato ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese.
Norme richiamate
artt. 22, 23, 24 e 25 l. 241/1990
Disciplinano l'accesso ai documenti amministrativi, i soggetti legittimati, i limiti e il procedimento, compreso il termine per la decisione sull'istanza.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
il decorso del predetto termine [di 30 giorni] non consuma il potere della P.A. di provvedere
Il decorso del termine di trenta giorni per la decisione sull'istanza di accesso non determina la consumazione del potere dell'amministrazione di provvedere successivamente.
art. 3 d.P.R. 184/2006
Richiamato quale disposizione regolatrice del procedimento di accesso, senza ulteriore interpretazione specifica nel provvedimento.
Massime di principio
- Il decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 25, comma 4, l. 241/1990 per la decisione sull'istanza di accesso non consuma il potere dell'amministrazione di adottare un successivo provvedimento espresso sull'istanza.
- Quando l'amministrazione abbia adottato un atto che costituisce riscontro, anche parziale o subordinato a integrazioni documentali, all'istanza di accesso, il giudice deve considerare tale atto ai fini della controversia, senza equipararlo automaticamente a un silenzio-rifiuto formatosi per decorso del termine.
- In presenza di integrazioni documentali prodotte dall'istante dopo il primo riscontro amministrativo, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per pronunciarsi compiutamente, delimitando l'obbligo di riesame ai documenti e alle particelle originariamente indicati nell'istanza di accesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 338/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 339/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1291/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1292/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1293/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1306/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →