Sentenza n. 3/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento 1) della delibera del Commissario Straordinario del Comune di Lavello, coi poteri della Giunta Comunale, n. 23 del 29-3-2025, recante approvazione del piano dei fabbisogni del personale (PTFP) 2025/2027 e della dotazione organica in termini di spesa potenziale massima del Comune di Lavello, nonché dei relativi allegati (1a, 1b, 1c, 2a, 2b e c); 2) della delibera del Commissario Straordinario del Comune di Lavello, coi poteri della Giunta Comunale, n. 24 del 29-3-2025, recante approvazione del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027 del Comune di Lavello e dei relativi allegati; 3) della delibera del Commissario Straordinario del Comune di Lavello, coi poteri della Giunta Comunale, n. 51 del 22-5-2025, recante aggiornamento del piano dei fabbisogni del personale (PTFP) 2025/2027 del Comune di Lavello e dei relativi allegati; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto lesivo dell'interesse della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere commissariali di approvazione e aggiornamento del PTFP 2025/2027 e del PIAO 2025/2027, nella parte in cui non hanno previsto né considerato la stabilizzazione della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, assunta dal Comune con contratto a tempo determinato full-time della durata di trentasei mesi, con profilo di funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo, ha impugnato gli atti di programmazione del fabbisogno del personale e il PIAO, deducendo che l’amministrazione non avrebbe considerato, sotto il profilo istruttorio e motivazionale, la propria istanza di stabilizzazione ai sensi dell’art. 50, comma 17-bis, d.l. n. 13/2023. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione e ha contestato la fondatezza del ricorso. La ricorrente sosteneva, in particolare, che l’amministrazione fosse tenuta a esaminare e motivare specificamente sulla richiesta di stabilizzazione nell’ambito degli atti di programmazione.
La decisione
Il TAR ha affermato la propria giurisdizione, rilevando che la controversia riguarda il sindacato su atti di macro-organizzazione, quali PTFP e PIAO, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo. Ha inoltre qualificato la posizione della ricorrente come interesse legittimo, poiché la stabilizzazione prevista dall’art. 50, comma 17-bis, d.l. n. 13/2023 costituisce una facoltà discrezionale dell’amministrazione e non un obbligo. Nel merito, il ricorso è stato respinto. La disposizione consente agli enti di procedere alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili, previo colloquio selettivo e valutazione positiva dell’attività lavorativa, ma non impone l’avvio della procedura. Ne consegue che non sussiste né un dovere di provvedere espressamente sulla domanda individuale diretta a sollecitare l’esercizio di tale facoltà, né, nell’ambito degli atti di programmazione, un obbligo di specifica istruttoria e motivazione sulla posizione della singola dipendente. Gli atti di programmazione sono infatti destinati alla ponderazione di esigenze generali finanziarie e organizzative. Il TAR ha altresì escluso l’applicabilità degli obblighi partecipativi ordinari, poiché l’art. 13 l. n. 241/1990 esclude la partecipazione per gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse discipline speciali; né l’art. 91 d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 6 d.l. n. 80/2021 prevedono un coinvolgimento partecipativo dei singoli interessati. È stato ritenuto non pertinente il precedente invocato dalla ricorrente, riguardante l’obbligo di motivare la scelta tra concorso e stabilizzazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 50, comma 17-bis, d.l. n. 13/2023
Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane e gli enti locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatari del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta
La disposizione attribuisce all’amministrazione una facoltà discrezionale, anche quanto alla decisione di avviare o meno la procedura di stabilizzazione, e non riconosce al dipendente un diritto alla stabilizzazione né impone uno specifico obbligo di provvedere sulla relativa istanza.
art. 13 l. n. 241/1990
non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione
Le regole generali sulla partecipazione procedimentale non si applicano all’attività diretta all’adozione di atti di pianificazione e programmazione, salvo specifiche discipline speciali.
art. 91 d.lgs. n. 267/2000
La disciplina del piano dei fabbisogni del personale non prevede che la sua adozione sia aperta al contributo partecipativo dei singoli dipendenti aspiranti alla stabilizzazione.
art. 6 d.l. n. 80/2021
La disciplina del PIAO non contempla un obbligo di acquisire o valutare, nell’adozione dell’atto programmatico, le istanze individuali dei soggetti potenzialmente interessati.
art. 1, comma 179, l. n. 178/2020
Costituisce la base normativa dell’assunzione a tempo determinato della ricorrente, richiamata dall’art. 50, comma 17-bis, d.l. n. 13/2023.
art. 1, comma 181, l. n. 178/2020
È richiamato quale fondamento del concorso pubblico attraverso il quale è stato assunto il personale potenzialmente stabilizzabile.
art. 91 d.lgs. n. 267/2000
La disciplina del piano dei fabbisogni del personale non prevede che la sua adozione sia aperta al contributo partecipativo dei singoli dipendenti aspiranti alla stabilizzazione.
Massime di principio
- La facoltà degli enti locali di stabilizzare il personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, comma 179, l. n. 178/2020, prevista dall’art. 50, comma 17-bis, d.l. n. 13/2023, è discrezionale anche quanto alla scelta di avviare o meno la procedura e non attribuisce al dipendente una pretesa alla stabilizzazione.
- La domanda individuale diretta a sollecitare l’esercizio della facoltà discrezionale di stabilizzazione non impone all’amministrazione un autonomo dovere di provvedere con uno specifico atto espresso.
- Negli atti di programmazione e macro-organizzazione del fabbisogno del personale l’amministrazione non è tenuta a svolgere una specifica istruttoria o a fornire una motivazione individualizzata sulle istanze di stabilizzazione dei singoli dipendenti, poiché tali atti sono finalizzati alla ponderazione di esigenze generali finanziarie e organizzative.
- Le regole generali sulla partecipazione procedimentale non si applicano all’attività diretta all’adozione di atti di pianificazione e programmazione, ai sensi dell’art. 13 l. n. 241/1990, quando la disciplina speciale non preveda forme partecipative ulteriori.
- La giurisdizione amministrativa sussiste sulle controversie aventi a oggetto atti di macro-organizzazione, quali il piano triennale dei fabbisogni del personale e il PIAO, anche quando la controversia sia originata dall’aspirazione individuale alla stabilizzazione.
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