Sentenza del 11/12/2015 n. 25001 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE - Collegamento negoziale - Termine triennale di decadenza ex art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Decorrenza - Ultimo atto della sequenza negoziale - Fondamento - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva annullato un avviso di liquidazione per imposta di registro pari a 92.456,76 euro. L'Amministrazione sosteneva che il conferimento di un terreno in una società e la successiva cessione delle quote costituissero atti collegati, diretti a realizzare sostanzialmente una compravendita immobiliare. Pertanto, il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986 avrebbe dovuto decorrere dalla registrazione dell'ultimo atto, ossia dalla cessione delle quote del 9 marzo 2005, e non dal conferimento dell'immobile del 20 febbraio 2004.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Il giudice di rinvio dovrà verificare se il conferimento del terreno e la cessione delle quote fossero collegati e configurassero una fattispecie progressiva finalizzata a dissimulare una compravendita immobiliare. In caso positivo, il termine triennale di decadenza decorre dalla registrazione dell'ultimo atto della sequenza negoziale. Il giudice di rinvio dovrà inoltre decidere sulla legittimità dell'avviso di liquidazione e sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20
Interpretazione degli atti presentati alla registrazione secondo la loro intrinseca natura e gli effetti giuridici.
La norma consente di considerare la causa reale e gli effetti economici complessivi dell'operazione, anche quando risultino da una pluralità di atti formalmente distinti. Il collegamento negoziale può essere valutato indipendentemente dalla prova di uno specifico intento elusivo.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76
Prevede il termine triennale di decadenza dell'Amministrazione finanziaria per richiedere l'imposta di registro. Quando più atti costituiscono un'unica fattispecie complessa o progressiva, il termine decorre dalla registrazione dell'ultimo atto collegato, purché il collegamento e l'unitarietà dell'operazione siano concretamente accertati.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 43, comma 2
Richiamato dall'Agenzia delle Entrate nel ricorso, ma non posto a fondamento specifico della regola decisoria enunciata dalla Corte.
Cass. civ., sez. tributaria, sentenza n. 15192 del 23 giugno 2010
Il termine triennale di decadenza per richiedere l'imposta decorre dalla domanda di registrazione dell'ultimo atto dell'unica fattispecie complessa.
La precedente decisione è richiamata per confermare che, in presenza di un contratto a formazione progressiva o di un collegamento strutturale e funzionale tra gli atti, il dies a quo coincide con l'ultimo atto della sequenza.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione fiscale può dipendere dalla causa reale e dagli effetti complessivi dell'operazione, non soltanto dalla forma o dal singolo atto utilizzato.
- Quando una pluralità di atti formalmente distinti è oggettivamente collegata e diretta a un risultato unitario, il termine di decadenza può decorrere dall'ultimo atto della sequenza negoziale.
- La mera successione temporale degli atti non esclude il collegamento negoziale: occorre esaminare finalità, struttura, funzione economica e reciproca dipendenza degli atti.
- Il collegamento negoziale e la natura simulatoria non possono essere presunti automaticamente; devono essere accertati in concreto dal giudice sulla base degli elementi dell'operazione.
- La sentenza di cassazione con rinvio non decide definitivamente la debenza dell'imposta: stabilisce il criterio giuridico applicabile e demanda al giudice di rinvio l'accertamento dei fatti e la decisione finale.
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