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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28296/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da rapporti intercorsi tra una società fornitrice e due esercizi commerciali, uno dei quali gestito dalla ricorrente. La società fornitrice convenne in giudizio i convenuti chiedendo la restituzione di circa trentamila euro e il risarcimento dei danni per asserito inadempimento di contratti di contributo-forniture, sostenendo l’esistenza di un finanziamento finalizzato all’acquisto di arredi per i punti ristoro e di un contratto di somministrazione per l’acquisto di prodotti. Il Tribunale respinse la domanda, ma la Corte d’appello accolse parzialmente l’impugnazione della società fornitrice e condannò la ricorrente alla restituzione di circa ventiquattromila euro. In cassazione la società condannata dedusse: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse ritenuto provati gli elementi del contratto sulla base di una non corretta lettura delle risultanze documentali e testimoniali; 2) violazione dell’art. 1569 c.c. in relazione all’art. 1453 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente applicato la disciplina dell’inadempimento al contratto di somministrazione, mentre la ricorrente avrebbe legittimamente esercitato il recesso dopo tre anni, trattandosi di rapporto privo di termine finale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che, pur formalmente rubricato come violazione dell’art. 2697 c.c., esso in realtà mirava a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio e quindi a contestare l’apprezzamento delle prove, censura non consentita sotto il vizio denunciato. Ha ribadito che la violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo quando sia invertito il riparto dell’onere probatorio, non quando si contesti l’esito della valutazione delle prove. Sul secondo motivo ha osservato che era aspecifico, perché non indicava dove e quando la questione dell’inadempimento del contratto di somministrazione fosse stata dedotta nei gradi di merito; inoltre, la questione del recesso dal contratto risultava prospettata dalla sola controparte e non dalla ricorrente, con difetto dei requisiti di specificità imposti dall’art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente; nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata nei confronti degli intimati non costituiti. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui grava; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 1569 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di contratto di somministrazione e recesso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 1453 c.c.

    Evocato in relazione alla pretesa erronea applicazione della disciplina dell’inadempimento contrattuale; il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo che, sotto la veste della violazione dell’art. 2697 c.c., mira in realtà a censurare la valutazione delle prove, è inammissibile come vizio di legittimità.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se non indica specificamente la sede processuale in cui la questione è stata dedotta e non soddisfa i requisiti di specificità e localizzazione degli atti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia errato nel riparto dell’onere probatorio; non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove.
  • La doglianza che investe l’interpretazione o l’applicazione di una norma sostanziale è inammissibile se è formulata in modo generico, senza indicare con precisione dove la questione sia stata dedotta nel giudizio di merito.
  • In sede di legittimità il ricorso deve rispettare rigorosamente i requisiti di specificità e localizzazione degli atti e dei fatti processuali; la loro violazione comporta l’inammissibilità del motivo.
  • Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito per contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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