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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30753/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973, con cui venivano recuperate maggiore IRES, sanzioni e interessi relativi all'anno d'imposta 2009, in conseguenza del diniego dell'agevolazione per interventi di riqualificazione energetica. L'Amministrazione finanziaria sosteneva che la detrazione spettasse solo per immobili strumentali all'attività d'impresa e non anche per immobili che costituiscono oggetto dell'attività stessa, come quelli detenuti da società immobiliari in locazione a terzi. La società resistente aveva ottenuto ragione nei giudizi di merito. Nel ricorso principale l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 344 e 345, L. 296/2006 e dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.M. 19 marzo 2007, sostenendo la necessità del requisito soggettivo/oggettivo della strumentalità. Nel ricorso incidentale la società censurava la statuizione della CTR che aveva compensato le spese di entrambi i gradi di merito nonostante l'integrale accoglimento delle sue difese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondato il motivo sulla spettanza della detrazione energetica anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengano le spese per immobili concessi in locazione a terzi. Ha invece accolto il ricorso incidentale della società limitatamente alla regolazione delle spese, cassando la sentenza impugnata in relazione a tale capo e rinviando alla CTR dell'Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che la detrazione per riqualificazione energetica, in mancanza di limitazioni normative soggettive o oggettive, non può essere circoscritta ai soli fabbricati strumentali, essendo diretta a incentivare il risparmio energetico del patrimonio immobiliare nazionale. Quanto alle spese, ha affermato che la mera "controvertibilità della materia" o l'oscillazione della giurisprudenza di merito non bastano a giustificare la compensazione in assenza delle condizioni previste dall'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 600/1973

    richiamato come base del recupero in sede di controllo formale della dichiarazione

  • art. 1, commi 344 e 345, L. 296/2006

    norma agevolativa sulla riqualificazione energetica interpretata in senso ampio, senza limitazioni soggettive o oggettive non previste dal testo

  • art. 2, comma 1, lett. b), D.M. 19 marzo 2007

    richiamato quale disciplina attuativa dell'agevolazione fiscale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge dedotto come motivo di ricorso

  • art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992

    la compensazione delle spese nel processo tributario richiede gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, o altre condizioni tipizzate, non ravvisabili nella mera controvertibilità della questione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso principale

Massime di principio

  • La detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, inclusi quelli che sostengono le spese su immobili concessi in locazione a terzi, quando la disciplina agevolativa non preveda espressamente limitazioni soggettive o oggettive.
  • Nell'interpretazione delle agevolazioni fiscali occorre dare rilievo al dato letterale della norma e alla sua ratio di incentivo al risparmio energetico generale del patrimonio immobiliare, senza introdurre restrizioni non desumibili dal testo normativo.
  • Le circolari o risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria non vincolano il giudice, né possono restringere l'ambito applicativo di una detrazione fiscale in contrasto con la legge.
  • Nel processo tributario la compensazione delle spese richiede una motivazione effettiva e la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992; la sola affermazione della controversia della materia o dell'oscillazione giurisprudenziale di merito non è sufficiente.
  • Quando il giudice di merito accoglie integralmente le difese di una parte, la compensazione delle spese non può essere disposta in assenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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