Cassazione Penale, Ordinanza n. 19165/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione all'art. 157 c.p. Sostiene che, nel calcolo del termine di prescrizione del reato a lui ascritto, i giudici di merito non avrebbero dovuto considerare la recidiva reiterata e specifica, ritenuta sub-valente nel giudizio di bilanciamento con l'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, c.p. La censura mira quindi a escludere l'incidenza della recidiva sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato.
La decisione
La Corte di cassazione ritiene il ricorso manifestamente infondato perché contrastante con il principio consolidato secondo cui, ai fini della prescrizione, la recidiva va considerata quando integri una circostanza aggravante ad effetto speciale, anche se dichiarata sub-valente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti. In particolare, il giudizio ex art. 69 c.p. non incide sulla determinazione della pena massima rilevante per la prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 3, c.p. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 157 c.p.
Ai fini del calcolo della prescrizione deve tenersi conto della recidiva quando essa abbia natura di circostanza aggravante ad effetto speciale; il giudizio di bilanciamento non ne esclude la rilevanza.
art. 69 c.p.
Il giudizio di comparazione tra circostanze non incide sulla determinazione della pena massima rilevante ai fini della prescrizione.
art. 648 c.p.
È richiamato come attenuante/argomento di bilanciamento con la recidiva nel caso concreto; la sua operatività non impedisce il computo della recidiva ai fini prescrizionali.
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione del reato, la recidiva che abbia natura di circostanza aggravante ad effetto speciale deve essere computata anche se nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti sia stata ritenuta sub-valente.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti ex art. 69 c.p. non incide sulla pena massima considerata dall'art. 157, comma 3, c.p. per la determinazione del termine prescrizionale.
- Un ricorso per cassazione fondato sull'assunto opposto è manifestamente infondato quando si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato sul rapporto tra recidiva e prescrizione.
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