Cassazione Penale, Sentenza n. 18270/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, in sede di opposizione, ha dichiarato non integralmente espiata la pena in relazione all'affidamento in prova concesso a Sanfilippo (11/5/2021), fondandosi su una denuncia sopravvenuta nel 2023 per partecipazione in una vasta attività usuraria ed estorsiva e su un procedimento penale pendente con richiesta di rinvio a giudizio (19/12/2023). È stato inoltre rilevato il possesso di stupefacenti (16/2/2023). Il difensore ha impugnato l'ordinanza sostenendo violazione dell'art.27, comma 2, Cost. (presunzione di non colpevolezza) e denunciando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, atteso che le imputazioni erano provvisorie, la richiesta di misure cautelari era stata rigettata per difetto di gravi indizi e non vi era condanna definitiva; inoltre la qualificazione di favoreggiamento operata dal Tribunale sarebbe apodittica e non adeguatamente motivata rispetto alle controdeduzioni difensive.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Pur ricordando che il tribunale di sorveglianza può prendere in considerazione fatti costituenti ipotesi di reato nell'esame dell'esito dell'affidamento in prova, deve comunque valutare la pertinenza di tali fatti rispetto al trattamento rieducativo e motivare con specificità tale valutazione. Il Tribunale di Torino ha invece ritenuto decisiva la mera pendenza dell'azione penale senza compiere un'autonoma e adeguata delibazione sull'incidenza dei fatti sul percorso rieducativo di Sanfilippo, e ha proceduto a una riqualificazione della condotta in termini di favoreggiamento senza fornire elementi e ragioni sufficienti. Per queste ragioni l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Torino per un nuovo esame conforme ai rilievi della Corte.
Norme richiamate
Costituzione, art. 27 comma 2
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva
Il principio della presunzione di non colpevolezza è richiamato a tutela del diritto del beneficiario di misure alternative: l'esistenza di imputazioni provvisorie non può da sola essere trattata come equivalente ad accertamento di responsabilità
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b) ed e)
Motivi di ricorso per cassazione (inosservanza di norme di diritto e vizi di motivazione)
Il ricorso ha utilizzato i motivi previsti per censurare violazioni costituzionali e carenze/mancata logicità della motivazione del provvedimento impugnato
Massime di principio
- La pendenza di un procedimento penale e le mere ipotesi di reato possono essere considerate dal tribunale di sorveglianza nell'esame dell'esito dell'affidamento in prova, ma solo se il giudice spiega in modo specifico e motivato in quale misura tali fatti siano pertinenti e incompatibili con il percorso rieducativo
- Non è sufficiente dichiarare che la mera esistenza di un procedimento penale preclude l'esito positivo dell'affidamento: occorre un'analisi autonoma del comportamento del condannato durante l'intera durata della misura e del nesso tra i fatti contestati e l'incompatibilità con il trattamento
- Se nel procedimento cautelare è stato rigettato il provvedimento restrittivo per difetto di gravi indizi, il tribunale di sorveglianza deve tenerne conto e non può riqualificare la condotta del beneficiario senza fornire adeguata e specifica motivazione
- Le censure fondate su violazione della presunzione di non colpevolezza e su difetti di motivazione possono giustificare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe sollevare puntualmente la mancata valutazione della pertinenza dei fatti rispetto al trattamento rieducativo e l'assenza di spiegazioni sul nesso causale tra i fatti contestati e la perdita dell'affidamento
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