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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23919/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità richiedente)

La controversia

La Corte di appello aveva dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna della persona richiesta all'autorità tedesca in esecuzione di un mandato di arresto europeo processuale emesso per un furto con scasso all'interno di luogo di privata dimora, commesso tra il 27 marzo 2023 e il 27 aprile 2023. Il ricorrente deduceva, con due motivi, da un lato la violazione dell'art. 22-bis della legge n. 69 del 2005 per asserito superamento dei termini massimi di sottoposizione a misura cautelare, sostenendo che il termine dovesse decorrere dall'arresto del 12 febbraio 2026 e che la decisione sulla consegna fosse intervenuta tardivamente, senza revoca della misura; dall'altro la violazione degli artt. 16, comma 1, e 6, lett. e), della legge n. 69 del 2005 e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale disposto approfondimenti istruttori integrativi sul quadro indiziario e sulla qualificazione giuridica dei fatti indicati nel mandato, che secondo la difesa avrebbero potuto incidere sulla doppia incriminazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata riguardava solo la sussistenza delle condizioni per la consegna e non lo status libertatis del consegnando; l'eventuale superamento dei termini di durata della misura cautelare o del termine per decidere sulla consegna non incide sulla validità della decisione sulla consegna. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che, dopo la riforma del d.lgs. n. 10 del 2021, la mancata indicazione dei gravi indizi di colpevolezza non costituisce motivo di rifiuto, e che la tutela giurisdizionale effettiva è garantita dall'accesso alle informazioni essenziali contenute nel mandato; le questioni sulla base indiziaria e sulla qualificazione giuridica del fatto possono essere fatte valere davanti all'autorità dello Stato di emissione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 22-bis, commi 1, 2 e 4, legge 22 aprile 2005, n. 69

    la disciplina dei termini cautelari nel procedimento di consegna non incide sulla validità della decisione sulla consegna, quando il ricorso investe esclusivamente tale decisione e non provvedimenti sullo status libertatis.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    è richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.

  • art. 16, comma 1, legge 22 aprile 2005, n. 69

    è invocato dalla difesa in relazione agli approfondimenti istruttori nel procedimento di consegna.

  • art. 6, lett. e), legge 22 aprile 2005, n. 69

    è invocato dalla difesa in relazione alle garanzie informative e al contenuto del mandato di arresto europeo.

  • art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69

    la soppressione del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza esclude che la loro mancata indicazione possa costituire motivo legittimo di rifiuto della consegna.

  • art. 17, comma 2-bis, legge 22 aprile 2005, n. 69

    è richiamato nel precedente giurisprudenziale citato per affermare che il superamento del termine non condiziona la validità della decisione sulla consegna.

  • art. 303 cod. proc. pen.

    la difesa ne sostiene l'inapplicabilità alla vicenda cautelare nel procedimento di consegna.

  • art. 307, comma 2, cod. proc. pen.

    la difesa ne invoca il contenuto per sostenere la necessità di revoca della misura cautelare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di consegna fondato sul mandato di arresto europeo, la decisione sulla sussistenza delle condizioni per la consegna ha un oggetto distinto dai provvedimenti incidenti sullo status libertatis della persona ricercata; pertanto, eventuali questioni sui termini della misura cautelare non travolgono di per sé la validità della decisione di consegna.
  • Il superamento dei termini di durata della misura cautelare o del termine per la decisione non integra, di regola, un motivo di invalidità della sentenza che autorizza la consegna, se il vizio denunciato non incide sul contenuto decisorio specifico del provvedimento impugnato.
  • Dopo la riforma del 2021, la mancata indicazione dei gravi indizi di colpevolezza nel mandato di arresto europeo non costituisce, da sola, motivo di rifiuto della consegna.
  • La tutela giurisdizionale effettiva nella fase precedente alla consegna è assicurata dall'accesso alle informazioni essenziali contenute nel mandato, relative alla natura e qualificazione giuridica del reato, alle circostanze di tempo e luogo e al grado di partecipazione dell'interessato.
  • Le contestazioni sulla consistenza del compendio indiziario e sulla corretta qualificazione giuridica del fatto devono essere fatte valere davanti all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, quando il sistema del mandato di arresto europeo non attribuisce al giudice dell'esecuzione il sindacato pieno sul merito della regiudicanda.
  • Ai fini dell'inammissibilità del ricorso, è sufficiente la manifesta infondatezza dei motivi che si risolvano in censure estranee all'oggetto del provvedimento impugnato o già escluse dal quadro normativo applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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