Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2184/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione staccata di Lecce, sez. I, n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202407909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia – Lecce che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza del Parco impositiva della riduzione in pristino e di una sanzione amministrativa per l’eliminazione mediante aratura di un tratto di strada sterrata

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria agricola)

Prevale il privato

La controversia

La società ha appellato la sentenza del TAR sostenendo, in sintesi, che il tratto interessato non fosse una strada, ma una precesa antincendio funzionale all’attività agricola; che gli accertamenti della Polizia locale e dell’Ufficio tecnico comunale avessero natura valutativa e non fossero assistiti da fede privilegiata; che la profondità dell’aratura fosse stata presunta dall’Ente Parco senza misurazioni; che il richiamo all’art. 19-bis delle NTA del PRG fosse riferito a una disposizione mai approvata; e che, in ragione della destinazione agricola dell’area e di una precedente autorizzazione del 1987, l’intervento fosse liberamente eseguibile senza nulla osta del Parco. Le amministrazioni hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello per genericità, motivi nuovi e mancata impugnazione di tutte le ragioni dell’atto, sostenendo inoltre che l’area fosse sottoposta a plurimi vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e derivanti dall’inclusione nel Parco e in una ZSC. Nel corso del giudizio è stata disposta una verificazione, dalla quale è emerso che il percorso non risultava nelle ortofoto del 1988, 1997 e 1998, mentre era presente dal 2006 al 2022, senza risultare censito come strada comunale o provinciale. La società ha comunque riconosciuto di avere arato l’area, pur sostenendo una profondità di 10-15 cm anziché quella di 30 cm assunta dall’Ente Parco.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni di inammissibilità, ritenendo sufficientemente comprensibili i motivi d’appello e non rilevanti le questioni sulla destinazione urbanistica non poste a fondamento dell’ordinanza. Nel merito ha confermato che l’area era soggetta a plurimi vincoli e che l’aratura costituiva un intervento di movimentazione del terreno soggetto al preventivo nulla osta o parere dell’Ente Parco ai sensi della l.r. Puglia n. 30/2006. La precedente autorizzazione del 1987, relativa alla bonifica agraria e allo spietramento per la semina di foraggere, non legittimava l’eliminazione della strada né esonerava dal rispetto della disciplina successiva. Il Collegio ha inoltre ritenuto fidefacente, fino a querela di falso, l’accertamento dei pubblici ufficiali circa l’avvenuta eliminazione del percorso mediante aratura, trattandosi di un fatto direttamente constatato e non di una valutazione discrezionale. Ha invece distinto la determinazione della profondità dell’aratura: l’assunzione di una profondità di 30 cm da parte dell’Ente Parco è stata considerata una valutazione deduttivo-presuntiva non adeguatamente documentata, sicché la sanzione è stata annullata limitatamente alla relativa quantificazione. L’Amministrazione può rieditare il provvedimento calcolando la sanzione sulla profondità di 10-15 cm riconosciuta dalla società. La sentenza di primo grado è stata quindi parzialmente riformata; le spese del doppio grado sono state compensate, mentre le spese di verificazione, pari a euro 2.476,80, sono state ripartite tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, lett. g) e h), l.r. Puglia n. 30/2006

    “effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno”; “apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici”

    La disposizione vieta nel territorio del Parco gli interventi di movimento terra idonei a modificare significativamente la morfologia del terreno o gli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici.

  • art. 9 l.r. Puglia n. 30/2006

    “Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all’interno dell’area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell’Ente di gestione”

    Gli interventi ricadenti nell’area protetta, anche quando non siano già vietati, richiedono il preventivo nulla osta o parere dell’Ente Parco nei termini previsti dalla legge regionale.

  • art. 19 NTA del PRG di Otranto

    La disciplina della zona di interesse paesistico-ambientale “Costa Gariga Pascolo incolto” vieta qualunque attività, compresi i movimenti di terra.

  • art. 66 NTA del PPTR Puglia

    “non sono ammissibili interventi di rimozione della vegetazione erbacea, arborea o arbustiva naturale, né gli interventi di eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica”

    La disposizione vieta interventi di trasformazione del paesaggio agrario naturale o seminaturale, inclusi quelli connessi al dissodamento, alla macinazione delle pietre o alla conversione delle superfici naturali.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale redatto da pubblici ufficiali fa fede, fino a querela di falso, dei fatti direttamente attestati come avvenuti alla loro presenza o da loro compiuti; tale fede privilegiata non si estende alle valutazioni deduttive non supportate da accertamenti.

  • artt. 136, 142 e 143 d.lgs. n. 42/2004

    Sono richiamati quali fondamento del vincolo paesaggistico gravante sull’area, concorrente con gli ulteriori vincoli ambientali e idrogeologici.

Massime di principio

  • Nel territorio di un’area naturale protetta, un intervento di aratura o movimentazione del terreno soggetto a divieto ai sensi della disciplina di tutela non può essere eseguito sulla base della sola destinazione agricola dell’area e richiede comunque il preventivo nulla osta o parere dell’ente gestore, quando previsto dalla legge istitutiva del Parco.
  • L’autorizzazione rilasciata anteriormente all’istituzione o alla successiva disciplina di tutela dell’area per attività di bonifica agraria e spietramento non legittima interventi diversi e successivi, né consente di prescindere dai vincoli e dai titoli richiesti dalla normativa vigente al momento dell’intervento contestato.
  • I verbali dei pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso quanto ai fatti direttamente accertati, ma la fede privilegiata non si estende alle valutazioni tecniche o alle deduzioni presuntive non sorrette da specifici accertamenti.
  • La sanzione amministrativa deve essere motivata e quantificata sulla base di dati concretamente accertati; non è sufficiente assumere in via meramente presuntiva la profondità dell’aratura o il volume del materiale movimentato. In tal caso l’atto è annullabile limitatamente alla quantificazione, ferma la possibilità dell’amministrazione di rieditare il provvedimento sulla base di dati adeguatamente motivati e, nel caso concreto, della profondità riconosciuta dall’interessato.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraVincoli e piani paesaggisticiInvalidità del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiAmbienteBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.