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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21558/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del 01/12/2023 con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva applicato a suo carico la pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, e aveva revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa con sentenza del 05/07/2018. Nel ricorso si denunciava la violazione dell'art. 168 c.p.: si sosteneva che la sospensione condizionale non poteva essere revocata in forza di una successiva sentenza di patteggiamento, perché tale sentenza non conterrebbe l'accertamento di responsabilità richiesto dall'art. 168 comma 1 n. 1; inoltre si affermava che la condotta accertata nella sentenza del 05/07/2018 era antecedente al quinquennio utile per la revoca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la revoca della sospensione condizionale: la sentenza di patteggiamento è equiparata, ai fini della revoca, a una sentenza di condanna e costituisce titolo idoneo per la revoca ai sensi dell'art. 168 comma 1 n. 1 c.p.; inoltre la revoca è stata ritenuta legittima perché la condotta per cui è intervenuta la nuova condanna rientrava nel quinquennio previsto dall'art. 168. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento; la Corte considera la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti come sentenza di condanna equiparabile, idonea a far insorgere effetti rilevanti (quali la revoca della sospensione condizionale) salvo diversa previsione.

  • art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale penale relativa al traffico/uso di stupefacenti; è il titolo del reato per cui è stata applicata la pena concordata.

  • art. 168 cod. pen.

    Disciplina della sospensione condizionale della pena e delle sue cause di revoca; la Corte ha interpretato che la revoca prevista dal comma 1 n. 1 può avere luogo anche in presenza di una successiva sentenza di patteggiamento, purché ricorrano i termini temporali (quinquennio) e la condanna intervenuta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna per spese e, in caso di rigetto o inammissibilità, la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione pecuniaria di euro 3.000 per inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata dalla Corte in relazione all'assenza di ragioni di esonero dal pagamento della sanzione pecuniaria; conferma limiti all'esonero da tali obblighi.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005 (Diop, Rv. 233518)

    Principio consolidato secondo cui la sentenza di patteggiamento, per la sua equiparazione legislativa a sentenza di condanna, costituisce titolo idoneo per la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.p., in mancanza di diversa previsione.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, Sentenza n. 45952 del 10/09/2019 (Rv. 277332)

    Richiamata per il principio secondo cui il beneficio della sospensione condizionale accordato in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti va revocato se sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall'art. 168 comma 1 n. 1 c.p.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) è considerata, ai fini dell'esecuzione e degli effetti accessori, equiparabile a una sentenza di condanna: può dunque costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 c.p.
  • La revoca della sospensione condizionale richiede il verificarsi delle condizioni temporali e sostanziali previste dall'art. 168: in particolare la nuova condanna o la commissione di un reato nel quinquennio utile è condizione per la revoca.
  • Non è necessario che la sentenza successiva contenga un "accertamento di responsabilità" analogo a quello di una sentenza dibattimentale per essere idonea alla revoca: l'equiparazione legislativa del patteggiamento rende sufficiente la sua natura di sentenza di condanna.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è rischioso proporre ricorsi manifestamente infondati: la declaratoria di inammissibilità può comportare condanna al pagamento delle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.).
  • Per valutare la revocabilità della sospensione condizionale, occorre accertare con precisione le date di commissione dei fatti e il termine quinquennale previsto dalla norma; la corretta valutazione temporale è centrale.
  • In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe: verificare se la nuova sentenza di patteggiamento è intervenuta nei termini utili, controllare le date di commissione dei reati rilevanti, e considerare l'impatto dell'equiparazione del patteggiamento prima di proporre impugnazioni basate sull'assenza di "accertamento".

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