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Sentenza

Sentenza del 06/12/2017 n. 5119 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Registro - Registrazione in termine fisso - Atti dell'autorità giudiziaria - Credito già ammesso al fallimento - Attribuzione di natura privilegiata - Inapplicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la corretta tassazione di una pronuncia giudiziaria relativa a un credito già ammesso allo stato passivo del fallimento, rispetto al quale era stato successivamente accertato soltanto il diritto alla collocazione privilegiata. Il contribuente sosteneva che non si trattasse di una nuova ricognizione del credito, ma di un mero accertamento del suo diverso grado di soddisfazione, sicché l'applicazione dell'imposta di registro avrebbe determinato una duplicazione dell'imposizione.

La decisione

La pretesa impositiva è stata ritenuta inapplicabile. L'art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, riguarda le sentenze ricognitive di un credito precedentemente escluso, non quelle che si limitano ad accertare il privilegio o il diverso grado di collocazione di un credito già ammesso al passivo. In quest'ultima ipotesi il credito era già esistente ed efficace e la successiva pronuncia non costituiva un nuovo accertamento imponibile.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 1, lett. c), Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    La norma si applica alle sentenze che accertano o riconoscono un credito precedentemente escluso, ma non alle pronunce che riguardano soltanto il riconoscimento del privilegio o il diverso grado di collocazione di un credito già ammesso al passivo, per evitare una duplicazione dell'imposta.

  • Art. 8, comma 1, lett. c), Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, come interpretato dalla Corte costituzionale n. 177/2017

    È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui assoggettava a imposta di registro proporzionale, anziché fissa, le pronunce che definiscono giudizi di opposizione allo stato passivo con accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette a IVA.

Massime di principio

  • Quando una sentenza riconosce per la prima volta un credito precedentemente escluso dallo stato passivo, può trovare applicazione la disciplina dell'imposta di registro prevista per le sentenze di accertamento del credito, salvo i correttivi derivanti dalla disciplina IVA.
  • Quando il credito è già stato ammesso al passivo e la sentenza accerta soltanto il privilegio o il diverso grado di collocazione, non si configura una nuova ricognizione del credito soggetta a ulteriore imposta proporzionale.
  • Nella qualificazione fiscale della sentenza occorre distinguere tra accertamento dell'esistenza del credito e accertamento della sua collocazione nella distribuzione: solo il primo può costituire una nuova pronuncia ricognitiva.
  • L'applicazione dell'imposta non può condurre a una duplicazione dell'imposizione su un credito già riconosciuto ed efficace.
  • Per i crediti derivanti da operazioni soggette a IVA, le pronunce di opposizione allo stato passivo che accertano il credito devono essere valutate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 177/2017, che esclude l'imposta proporzionale e impone quella in misura fissa.

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