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Sentenza

Sentenza n. 2150/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale che ha dichiarato irricevibile e priva di effetti una SCIA per l’esercizio temporaneo del commercio non itinerante su posteggio in area demaniale e ha ordinato l’interruzione dell’attività

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, esercente da tempo attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante, aveva ottenuto dall’autorità regionale competente l’autorizzazione all’occupazione temporanea di una piccola porzione di area demaniale marittima, destinata alla collocazione di una bancarella per la vendita non itinerante durante la stagione estiva. Aveva quindi presentato al SUAP una SCIA per l’esercizio temporaneo dell’attività su posteggio. Il Comune di Lipari ha dichiarato la SCIA irricevibile, non produttiva di effetti e, utilizzando la formula dell’“annullamento”, ha ordinato l’interruzione dell’attività e la rimozione degli effetti prodotti. Il ricorrente ha dedotto, con un unico articolato motivo, la violazione dell’art. 19 l. 241/1990, dell’art. 28 d.lgs. 114/1998 e dei principi di liberalizzazione delle attività economiche, sostenendo che l’attività non itinerante oggetto della SCIA fosse distinta da quella itinerante già autorizzata e non richiedesse un ulteriore titolo autorizzatorio. Ha inoltre denunciato eccesso di potere per contraddittorietà, difetto dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento, ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti, nonché violazione degli artt. 1, 3 e 10 l. 241/1990 e degli artt. 41 e 97 Cost. Secondo il ricorrente, il dissenso comunale espresso nella conferenza di servizi sarebbe stato non costruttivo e quindi equivalente ad assenso ai sensi dell’art. 18 l.r. 7/2019; inoltre, ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. 241/1990, il Comune avrebbe dovuto valutare l’imposizione di prescrizioni conformative anziché disporre l’inibizione totale dell’attività. Il Comune non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’ordinanza comunale fosse fondata sull’assenza, in capo al ricorrente, dell’autorizzazione di tipo A per il commercio non alimentare su area pubblica mediante utilizzo di un posteggio. La SCIA non può sostituire tale autorizzazione, perché l’art. 19 l. 241/1990 consente il ricorso alla segnalazione soltanto quando l’attività non sia soggetta a limiti o contingenti complessivi né a specifici strumenti di programmazione settoriale. La tabella A allegata al d.lgs. 222/2016 qualifica il commercio su area pubblica su posteggio di tipo A, non alimentare, come attività soggetta ad autorizzazione e non a SCIA. Tale disciplina è coerente con l’art. 28, comma 3, d.lgs. 114/1998, che prevede l’autorizzazione per la vendita su aree pubbliche mediante posteggio. Il giudice ha valorizzato anche la natura scarsa e contingentata della risorsa costituita dal posteggio, rilevante ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, che rende necessaria un’autorizzazione espressa. È stato ritenuto non pertinente un precedente del medesimo TAR anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 222/2016. Di conseguenza, le censure relative al dissenso espresso dal Comune nella conferenza di servizi e alla mancata applicazione di misure conformative o proporzionate ex art. 19, comma 3, l. 241/1990 sono state dichiarate irrilevanti, poiché presuppongono l’applicabilità del regime della SCIA, esclusa nel caso concreto. Nulla è stato liquidato per le spese, stante la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato (...) è sostituito da una segnalazione dell’interessato.

    La SCIA opera soltanto per le attività il cui esercizio dipenda dall’accertamento di requisiti e presupposti e per le quali non siano previsti limiti, contingenti complessivi o specifici strumenti di programmazione settoriale.

  • art. 28, comma 3, d.lgs. 114/1998

    L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal sindaco del Comune sede del posteggio ed abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale.

    Il commercio su area pubblica mediante posteggio richiede un’autorizzazione espressa di tipo A; tale autorizzazione abilita anche al commercio itinerante, ma il titolo per l’attività itinerante non sostituisce quello necessario per il posteggio.

  • d.lgs. 222/2016, Tabella A, punto 2.1

    Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – non alimentare.

    Il regime amministrativo applicabile è quello dell’autorizzazione, non della SCIA; l’autorizzazione è normalmente rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio quando entrambi i titoli sono di competenza comunale.

  • art. 12 direttiva 2006/123/CE

    Quando l’attività riguarda una risorsa naturale o tecnica scarsa e contingentata, è richiesto un regime di autorizzazione espresso e non è sufficiente una segnalazione sostitutiva.

  • art. 18 l.r. Sicilia 7/2019

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente con riferimento al dissenso espresso dal Comune in conferenza di servizi, ma il giudice ha ritenuto la relativa censura irrilevante perché riferita al titolo legittimante l’uso del suolo e non al regime abilitativo dell’attività commerciale.

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    I poteri inibitori e conformativi previsti per la SCIA non rilevano quando l’attività è soggetta ad autorizzazione espressa e la SCIA è inidonea a produrre effetti.

Massime di principio

  • Il commercio su area pubblica svolto mediante l’utilizzo di un posteggio di tipo A, anche se non alimentare e temporaneo, è soggetto ad autorizzazione espressa e non al regime della SCIA, quando il posteggio costituisce una risorsa scarsa o contingentata ed è soggetto a programmazione settoriale.
  • L’autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante non abilita di per sé all’esercizio della distinta attività di vendita mediante posteggio; per quest’ultima occorre il titolo autorizzatorio previsto dall’art. 28, comma 3, d.lgs. 114/1998.
  • La SCIA prevista dall’art. 19 l. 241/1990 è utilizzabile solo per attività non soggette a limiti o contingenti complessivi né a specifici strumenti di programmazione settoriale; quando tali condizioni mancano, la segnalazione non produce effetti abilitanti.
  • I poteri inibitori e conformativi previsti dall’art. 19, comma 3, l. 241/1990 presuppongono l’applicabilità del regime della SCIA e non si applicano per sostituire un’autorizzazione espressa mancante.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaConcessioni demaniali marittimeSCIA e liberalizzazioni
RamiCommercio e attività produttiveDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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