Sentenza n. 9712/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento protocollo -OMISSIS- repertorio -OMISSIS- DELL’11 novembre 2024, adottato dal Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti direzione trasporto pubblico locale – UO. trasporto pubblico locale non di linea e bus turistici - Ufficio gestione attività sanzionatoria licenze trasporto pubblico - notificato in data 11 novembre 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di proroga della sospensione cautelare della licenza taxi per 180 giorni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già titolare di una licenza taxi, ha impugnato il provvedimento dell’11 novembre 2024 con cui Roma Capitale aveva prorogato la sospensione cautelare della licenza, originariamente disposta dopo il suo arresto in flagranza per il delitto previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. L’amministrazione ha eccepito l’improcedibilità, rilevando che il ricorrente aveva trasferito la licenza a decorrere dal 24 ottobre 2025 e che la sospensione, disposta per 180 giorni dall’11 novembre 2024, aveva comunque perso efficacia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il trasferimento della licenza ha fatto venir meno l’utilità concreta dell’eventuale annullamento, poiché il ricorrente non avrebbe più potuto conseguire il bene della vita costituito dalla possibilità di esercitare professionalmente il servizio taxi. Inoltre, il provvedimento impugnato aveva cessato di produrre effetti allo scadere del periodo di sospensione di 180 giorni. Il giudice ha escluso la cessazione della materia del contendere, qualificandola come pronuncia di merito presupponente l’illegittimità dell’azione amministrativa, non ravvisabile nel caso concreto; la dichiarazione del ricorrente è stata quindi interpretata come implicita ammissione della sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate in ragione della pronuncia in rito.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La disposizione individua il delitto per il quale il ricorrente era stato arrestato; il riferimento rileva quale presupposto della sospensione della licenza, ma non è oggetto di autonoma valutazione nel merito da parte del TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
Massime di principio
- La sopravvenuta perdita dell’utilità concreta conseguibile mediante l’annullamento dell’atto determina l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse.
- Il trasferimento del titolo abilitativo oggetto di sospensione fa venir meno l’interesse del precedente titolare all’annullamento del provvedimento, quando egli non possa più conseguire il bene della vita collegato all’esercizio dell’attività.
- La cessazione dell’efficacia temporale del provvedimento impugnato può determinare, unitamente alla sopravvenuta perdita dell’utilità dell’annullamento, l’improcedibilità del ricorso.
- La cessazione della materia del contendere, quale pronuncia di merito, non è configurabile quando non risulti accertata l’illegittimità dell’azione amministrativa; in tale situazione, la rinuncia sostanziale alla pretesa può essere qualificata come sopravvenuta carenza di interesse.
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