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Sentenza

Sentenza n. 1047/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. n.-OMISSIS- recante il divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla SCIA n. -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202201039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di prosecuzione dell’attività commerciale presentata mediante SCIA collegata a opere precarie e temporanee su area privata confinante con l’area demaniale in concessione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima, aveva acquisito la disponibilità di un’area privata confinante con l’arenile per supportare stagionalmente l’attività dello stabilimento senza ampliare l’occupazione demaniale. Aveva presentato una CIL per opere precarie e temporanee, consistenti in gazebo, piccolo manufatto in legno e servizi igienici, da rimuovere entro il 30 settembre, nonché una SCIA commerciale per l’apertura stagionale di un pubblico esercizio. Il Comune aveva vietato la prosecuzione dell’attività richiamando carenze documentali e vari profili urbanistici, paesaggistici e vincolistici: vincolo paesaggistico ex art. 142 d.lgs. 42/2004, rischio alluvione e necessità di verifica della compatibilità idrogeologica, inclusione dell’area in un sito di interesse comunitario, necessità del nulla osta ex art. 55 cod. nav. e destinazione agricola dell’area ai sensi dell’art. 65 l.r. 19/2002. Nel corso del giudizio il Comune ha prodotto ulteriori atti non impugnati, tra cui ordinanze di demolizione, verbale di accertamento dell’inottemperanza, ordinanza di pagamento della sanzione amministrativa e una successiva ordinanza di demolizione adottata all’esito di rinnovata istruttoria e sopralluogo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che gli atti successivi non impugnati avevano inciso sull’oggetto del provvedimento originariamente contestato e avevano rideterminato l’assetto degli interessi. Tali atti, qualificati come comunque lesivi per il ricorrente, rendevano inutiliter datur l’eventuale annullamento del divieto di prosecuzione della SCIA, poiché non ne sarebbe derivata un’utilità concreta e attuale. Le spese sono state compensate in ragione dell’evoluzione complessiva della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    Il provvedimento lesivo è stato impugnato mediante azione di annullamento.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d’ufficio, nella specie la sopravvenuta improcedibilità per mancata impugnazione di atti successivi incidenti sull’oggetto della controversia.

  • art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. 380/2001

    È stato indicato quale base normativa della CIL presentata per opere precarie e temporanee.

  • d.lgs. 222/2016

    Richiamato quale disciplina collegata alla presentazione della CIL.

  • art. 142 d.lgs. 42/2004

    Richiamato dal Comune quale fonte del vincolo paesaggistico gravante sull’area.

  • art. 55 cod. nav.

    Richiamato dal Comune per sostenere la necessità del nulla osta in relazione alla contiguità dell’area privata con quella demaniale.

  • art. 65 l.r. 19/2002

    Richiamato dal Comune in relazione alla destinazione agricola dell’area.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Base dell’ordinanza di ingiunzione alla demolizione delle opere eseguite senza titolo.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    Base dell’ordinanza di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa per l’inottemperanza.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione di atti amministrativi ulteriori, non impugnati, che rideterminano l’assetto degli interessi e risultano autonomamente lesivi per il ricorrente può determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso originario.
  • Il ricorso di annullamento è improcedibile quando l’eventuale accoglimento non è più idoneo a procurare al ricorrente un’utilità concreta e attuale, perché gli effetti sostanziali perseguiti sono stati superati o assorbiti da successivi provvedimenti lesivi non impugnati.
  • Il giudice amministrativo può rilevare d’ufficio la questione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sottoponendola previamente al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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