Sentenza n. 3799/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione terza) n. 798/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana, Sez. III, n. 798/2023, che aveva respinto il ricorso per l'accertamento dell'obbligo del Comune di provvedere su un'istanza-diffida relativa all'adozione di provvedimenti repressivi edilizi
Esito
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso proposto dalla loro dante causa per ottenere l'accertamento dell'obbligo del Comune di pronunciarsi su un'istanza-diffida concernente alcune opere edilizie, consistenti in una stalla e annessi, realizzate da proprietari confinanti. Nel corso del giudizio d'appello gli appellanti hanno depositato dichiarazione di rinuncia all'appello; il Comune appellato ha aderito alla rinuncia. Dal testo non risultano ulteriori motivi d'appello esaminati nel merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all'appello e, in assenza di opposizione del Comune appellato, ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Non è stata esaminata la fondatezza delle censure relative al silenzio o all'obbligo comunale di adottare provvedimenti repressivi edilizi. Le spese del grado sono state compensate tra le parti in ragione dell'evoluzione processuale della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia all'appello, non opposta dalla parte costituita, determina l'estinzione del giudizio.
art. 84 c.p.a.
Richiamato nel contesto della rinuncia al ricorso; il testo non esplicita un'ulteriore interpretazione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato nel contesto processuale; il testo non esplicita un'ulteriore interpretazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.
Massime di principio
- La rinuncia all'appello, quando non vi sia opposizione della parte costituita, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di estinzione per rinuncia definisce il giudizio senza esame dei motivi d'appello e della controversia sostanziale sottostante.
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