Cassazione Civile, Ordinanza n. 03218/2025 del 08/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino bengalese ha impugnato davanti al Giudice di Pace il decreto del Questore di Salerno che disponeva il suo respingimento dal territorio dello Stato con accompagnamento alla frontiera, deducendo di avere i presupposti per la protezione internazionale. Il Giudice di Pace ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. In Cassazione il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 54 della l. n. 69/2009, sostenendo che il termine più breve non si applicasse ai cittadini residenti all'estero e che, essendo senza fissa dimora e non essendo stata contestata dall'Amministrazione la sua residenza all'estero, avrebbe dovuto applicarsi il termine di sessanta giorni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 opera solo se il ricorrente prova di essere residente all'estero; l'assenza di fissa dimora in Italia non equivale a residenza all'estero e la mancata contestazione dell'Amministrazione non solleva la parte dall'onere di provarne i presupposti. Poiché il ricorrente non aveva dimostrato la residenza all'estero, correttamente il Giudice di Pace aveva applicato il termine di trenta giorni e dichiarato inammissibile l'impugnazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizioni sulle spese per mancata costituzione delle amministrazioni intimate e senza raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione, dedotto per violazione di legge.
art. 18 d.lgs. n. 150/2011
Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero
Il termine lungo di sessanta giorni presuppone la prova della residenza all'estero del ricorrente; in mancanza, si applica il termine ordinario di trenta giorni.
art. 54 l. n. 69/2009
È richiamato dal ricorrente nel motivo di cassazione, in relazione alla disciplina dei termini di impugnazione.
art. 35-bis, comma 2, d.lgs. n. 25/2008
La Corte lo richiama per evidenziare la coerenza sistematica della disciplina dei termini di impugnazione in materia di protezione internazionale.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 150/2011
È menzionato come disposizione abrogata e sostituita, per le impugnazioni in tema di protezione internazionale, dalla disciplina dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008.
art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011
La Corte ne afferma l'applicazione solo in presenza di prova della residenza all'estero.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione del termine più lungo per impugnare il decreto di espulsione, la parte impugnante deve allegare e provare la propria residenza all'estero; tale elemento non può essere presunto né ricavato dalla sola mancanza di fissa dimora in Italia.
- L'onere di dimostrare la tempestività dell'impugnazione grava sul ricorrente; se non viene assolto, il giudice deve rilevare d'ufficio l'inammissibilità del gravame.
- La mancata contestazione da parte dell'Amministrazione non esonera la parte dall'onere di provare i fatti costitutivi della tempestività dell'impugnazione, trattandosi di verifica rimessa al giudice in funzione del rispetto del giudicato formale.
- La condizione di soggetto senza domicilio o dimora noti nel territorio nazionale non è automaticamente equiparabile alla residenza all'estero ai fini dell'ampliamento del termine di impugnazione.
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