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Ordinanza

Ordinanza n. 1545/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia serbato dal Ministero del turismo nel procedimento iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 24.2.2025 e non concluso entro il termine del 26.3.2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sandra Li Causi l’8 febbraio 2026: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del preavviso di rigetto del 7.11.2025 e del rigetto del riconoscimento di guida turistica e/o accompagnatore turistico del 9.12.2025, nonché di ogni atto prodromico, precedente, successivo e contestuale eventualmente non ancora conosciuto dalle parti.

Giustizia amministrativa202513212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero del turismo, poi superato dal preavviso di rigetto e dal provvedimento definitivo di rigetto del riconoscimento professionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha inizialmente agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero del turismo sull'istanza presentata il 24 febbraio 2025, che avrebbe dovuto essere definita entro il 26 marzo 2025. Con motivi aggiunti ha impugnato il preavviso di rigetto del 7 novembre 2025 e il successivo provvedimento del 9 dicembre 2025 di rigetto del riconoscimento di guida turistica e/o accompagnatore turistico, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda avverso il silenzio, poiché quest'ultimo è venuto meno per effetto dell'adozione del provvedimento definitivo. Quanto alla domanda cautelare contro il rigetto, il giudice ha rilevato che non risultava depositata documentazione comprovante il requisito previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2007, consistente, in particolare, nell'esercizio in Germania per almeno un anno dell'attività di guida turistica, in un contesto in cui tale professione non risulta regolamentata.

La decisione

Il TAR ha ritenuto superato il silenzio originariamente impugnato per effetto dell'adozione del provvedimento definitivo, prendendo atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla ricorrente rispetto alla domanda proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Ha quindi disposto la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a. e la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio del 7 aprile 2026. L'istanza cautelare è stata respinta per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Il fumus è stato escluso perché, allo stato degli atti, non risultava comprovato il possesso del requisito professionale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2007. Il periculum è stato ritenuto insussistente in ragione della natura meramente pretensiva dell'interesse azionato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Il possesso del requisito relativo all'esercizio per almeno un anno dell'attività professionale in Germania deve risultare documentalmente comprovato, anche quando nello Stato di origine la professione di guida turistica non è regolamentata.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    La domanda contro il silenzio perde oggetto quando l'amministrazione adotta il provvedimento definitivo richiesto; nel caso concreto la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    La sopravvenienza del provvedimento definitivo e la prosecuzione della controversia sull'atto espresso giustificano la conversione del rito da camerale a ordinario.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, entrambi ritenuti mancanti nel caso concreto.

Massime di principio

  • Quando il silenzio dell'amministrazione viene superato dall'adozione del provvedimento definitivo richiesto, la domanda proposta contro il silenzio perde il proprio oggetto; se il provvedimento sopravvenuto è impugnato con motivi aggiunti, il giudizio può essere convertito dal rito camerale a quello ordinario ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a.
  • In sede cautelare, il requisito professionale richiesto per il riconoscimento di una qualifica deve risultare, allo stato degli atti, da documentazione idonea; la mancata prova del requisito esclude il fumus boni iuris, salva la valutazione definitiva demandata alla fase di merito.
  • Quando l'interesse azionato ha natura meramente pretensiva, la tutela cautelare non può essere concessa in assenza di una concreta dimostrazione del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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