Cassazione Civile, Ordinanza n. 00515/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della documentazione relativa alla definizione agevolata dei carichi e, non essendo stata contestata dall’Agenzia delle entrate, ha dichiarato estinto il giudizio per perfezionamento della definizione agevolata. Le spese sono state poste a carico della parte che le abbia anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2006, con cui l’amministrazione finanziaria ha imputato al contribuente una plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificabile. Il contribuente ha perso in primo e secondo grado e ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato istanza di cessazione della materia del contendere, deducendo di avere presentato domanda di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con riferimento a tre cartelle di pagamento collegate all’accertamento. Ha inoltre prodotto la comunicazione di accettazione della definizione agevolata da parte dell’agente della riscossione e le ricevute attestanti il pagamento di tutte le rate. L’Agenzia delle entrate non ha dedotto nulla in contrario.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 193 del 2016
La presentazione della domanda di definizione agevolata, seguita dall’accettazione dell’agente della riscossione e dal pagamento integrale delle rate, comporta il perfezionamento della procedura e giustifica la declaratoria di estinzione del giudizio relativo ai carichi definibili.
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra di avere perfezionato una definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, e la controparte pubblica non contesta tale circostanza, il giudizio relativo alla pretesa fiscale collegata a quei carichi deve essere dichiarato estinto.
- Ai fini della cessazione della materia del contendere in sede di legittimità è decisiva la prova documentale dell’adesione alla procedura agevolativa, dell’accettazione da parte dell’agente della riscossione e dell’integrale pagamento delle rate dovute.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le abbia anticipate.
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