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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5885/2022 del 21/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che ha confermato la condanna per truffa e ricettazione e ha ritenuto punibile anche il falso relativo ad assegni di conto corrente non trasferibili. I mezzi di impugnazione denunciavano: 1) assenza di artifizio idoneo a integrare la truffa, essendosi limitato l'agente a sottoscrivere con altrui generalità un assegno provento di delitto; 2) il falso relativo ad assegni non trasferibili è stato depenalizzato dal D.Lgs. 15/01/2016 n.7 (quindi non più reato); 3) la ricettazione non poteva ritenersi provata in assenza della certezza del furto (potrebbe essere soltanto smarrimento, fattispecie depenalizzata); 4) se l'imputato fosse stato assolto non poteva comunque essere condannato al risarcimento civile e alle spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili per manifesta infondatezza e difetto di specificità i motivi relativi a truffa, ricettazione e alla pretesa sull'irrilevanza del risarcimento civile (motivi 1, 3 e 4), ritenendo invece fondato il motivo che denunciava la depenalizzazione del falso in assegno non trasferibile (motivo 2). In particolare: è stata confermata in modo irrevocabile la responsabilità per truffa e ricettazione; è stata annullata senza rinvio la condanna per il delitto di cui agli artt. 485, 491 c.p. (falso in scrittura privata relativo ad assegno non trasferibile) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; è stato disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per rideterminare la pena sui restanti reati, con istruzioni di espungere dall'aumento per continuazione la quota riferibile al reato oggi depenalizzato.

Norme richiamate

  • art. 491 cod. pen.

    Riferito alla fattispecie di falso in scrittura privata; la Corte ha ritenuto che, nella specie relativa ad assegni non trasferibili, la fattispecie è stata depenalizzata per effetto del D.Lgs. n.7/2016, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite.

  • art. 485 cod. pen.

    Richiamato nella pronuncia per indicare la fattispecie di falso oggetto di annullamento in quanto depenalizzata nella specifica applicazione agli assegni non trasferibili.

  • D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

    Ha depenalizzato alcune fattispecie di falso, e, per come interpretato dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 40256/2018), ha reso non punibile il falso relativo ad assegni di conto corrente muniti della clausola di non trasferibilità.

  • art. 647 cod. pen.

    Norma sulla appropriazione di cose smarrite; sollevata dalla difesa come possibile riclassificazione del fatto presupposto, ma la Corte ha ritenuto non pertinente perché il titolo (assegno) con segni identificativi è indicativo di acquisizione illecita riconducibile a furto.

  • art. 648 cod. pen.

    Richiamato in relazione alle fattispecie di ricettazione/ricettazione e alla distinzione tra appropriazione di cosa smarrita e furto; la Corte ha ritenuto che la natura identificativa dell'assegno renda probabile il furto come reato presupposto.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma processuale citata in relazione ai motivi di ricorso per cassazione (lett. b ed e e lett. c): utilizzata per valutare i profili di violazione di legge e di motivazione; la Corte ha rigettato parte del ricorso per manifesta infondatezza e difetto di specificità.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma relativa ai casi di inammissibilità per motivi manifestamente infondati; la Corte l'ha invocata per dichiarare inammissibili taluni censure.

  • Sez. U., n. 40256/2018 (giurisprudenza delle Sezioni Unite)

    Ha interpretato il D.Lgs. n.7/2016 nel senso di escludere la punibilità del falso relativo ad assegni di conto corrente recanti la clausola di non trasferibilità; la Corte di cassazione si è conformata a tale orientamento.

Massime di principio

  • La depenalizzazione operata dal D.Lgs. 15/01/2016 n.7, così come interpretata dalle Sezioni Unite, rende non punibile il falso relativo ad assegni con clausola "non trasferibile"; conseguentemente la condanna per tale fatto va annullata quando la fattispecie ricade in tale previsione.
  • La rilevanza penale della provenienza da delitto di un bene ai fini della ricettazione si valuta al momento della condotta di ricezione: se la ricezione è avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della norma di depenalizzazione del reato presupposto, la ricettazione resta punibile.
  • La consegna in pagamento di un assegno provento di delitto, firmato con generalità altrui, può costituire l'artifizio idoneo a integrare la truffa quando induca il prenditore a consegnare la merce fondandosi sulla presunta genuinità e solvibilità del titolo.
  • La natura identificativa del titolo (es. assegno con segni alfanumerici e possibilità di tracciabilità) è indizio rilevante della illecita provenienza e può escludere la ricostruzione della mera appropriazione di cosa smarrita, orientando verso la configurazione del furto come reato presupposto della ricettazione.
  • Le statuizioni civili (risarcimento e rifusione spese) sono ordinarie conseguenze della condanna penale; tali ordini non vengono disposti solo se l'imputato è assolto.
  • In sede di ricorso per cassazione è necessario confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata: motivi generici, ripetuti o non correlati alla motivazione sono dichiarati inammissibili per difetto di specificità.

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