Sentenza n. 593/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 3370/2024 (R.G. 5179/2024) del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, del 15 luglio 2024 e passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.300,12, oltre interessi legali, e delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di € 2.300,12 a titolo di retribuzione professionale docenti per servizi prestati a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il ricorso è stato proposto dopo l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. La ricorrente ha inoltre chiesto l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato e risultava inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo, comprensive della sorte capitale, degli interessi e delle spese riconosciute. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Ha disposto, a carico dell’amministrazione, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. Ha precisato le regole relative al compenso e agli adempimenti del commissario ad acta, inclusi i termini per la presentazione della parcella e l’utilizzo esclusivo del Processo Amministrativo Telematico. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 1.189,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta e disporre la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare una penalità di mora a carico dell’amministrazione inadempiente; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il suo inutile decorso, dopo la notificazione del titolo esecutivo, costituisce uno dei presupposti per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e delle relative spese, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per il rimborso relativo all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per le ulteriori spese sostenute nello svolgimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede il termine, posto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
art. 8 l. 26 luglio 1978, n. 417
Richiamato, insieme alla disciplina regolamentare e alla circolare ministeriale, per il rimborso dell’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Circ. Min. Tesoro 3 dicembre 1991, n. 75
Richiamata per la disciplina del rimborso relativo all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale nei confronti dell’amministrazione è passato in giudicato ed è inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
- In presenza dell’inadempimento dell’amministrazione a un obbligo pecuniario stabilito da un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine determinato e nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, per l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine giudiziale fino al soddisfo o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
- Il commissario ad acta svolge un munus obbligatorio quale ausiliario del giudice; tale incarico non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono determinati e liquidati successivamente secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 519/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 520/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 521/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 522/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 523/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →