Cassazione Penale, Sentenza n. 3731/2025 del 29/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma, in sede d'appello, della condanna per detenzione ai fini di vendita di tabacchi lavorati esteri di contrabbando (artt. 291‑bis e 296 d.P.R. n. 43/1973). Il ricorrente deduce: 1) violazione dell'art. 131‑bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che i numerosi precedenti annotati nel casellario sono in gran parte fatti depenalizzati, risalenti e non idonei a provare l'abitualità; chiede che si considerino le modalità del fatto (modesta quantità, vendita al minuto tramite banchetto) e la condotta successiva; 2) violazione e vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62‑bis cod. pen. e alla riformulazione della pena nei limiti del minimo edittale, lamentando motivazioni meramente formali e contraddittorie rispetto alla modesta offensività e al comportamento collaborativo dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'art. 131‑bis, confermando che la valutazione della tenuità è discrezionale e richiede una valutazione complessiva ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; nella fattispecie la Corte d'appello ha correttamente valorizzato i numerosi precedenti, anche specifici, ritenuti indici di elevata intensità del dolo e, ai fini dell'ostatività, ha applicato il criterio secondo cui l'abitualità sussiste quando l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello in esame. Il motivo sulle attenuanti generiche ex art. 62‑bis è stato ritenuto inammissibile perché la valutazione è di merito e congruamente motivata dai giudici di merito: non erano indicati elementi concreti positivi tali da giustificare l'attenuante, salvo il comportamento collaborativo al momento dell'identificazione, non idoneo a rovesciare il giudizio complessivo. La Corte ha inoltre osservato l'entrata in vigore del d.lgs. 26/09/2024, n. 141 che ha abrogato il d.P.R. 43/1973 e introdotto una disciplina (art. 84 d.lgs. 141/2024) che prevede soglie tra sanzione penale e sanzione amministrativa per il contrabbando di tabacco; ha precisato però che la riconduzione della fattispecie nell'ambito amministrativo o penale richiede un accertamento di fatto che non può essere svolto in questa sede e potrà essere valutato in sede esecutiva (art. 673 c.p.p.). Per l'inammissibilità del ricorso sono state liquidate le spese e disposto il versamento alla Cassa delle ammende di EUR 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131‑bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e discrezionale basata sui criteri dell'art. 133; la semplice presenza di precedenti può legittimamente escludere l'operatività dell'istituto quando tali precedenti dimostrino abitualità (almeno due ulteriori illeciti oltre a quello in esame).
art. 133 cod. pen.
Definisce i criteri per la valutazione della tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) da valutarsi dal giudice di merito; non è necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi, bensì quelli ritenuti rilevanti, con motivazione non manifestamente illogica.
art. 62‑bis cod. pen.
Le circostanze attenuanti generiche costituiscono un giudizio di fatto del giudice di merito e possono essere negate con motivazione congrua; il ricorrente deve indicare elementi concreti positivi per giustificare il riconoscimento dell'attenuante, altrimenti il diniego è adeguatamente motivato con il richiamo all'assenza di elementi favorevoli negli atti.
artt. 291‑bis e 296 d.P.R. 23/01/1973, n. 43
Norme incriminatrici applicate in primo e secondo grado per il reato di contrabbando di tabacchi; la loro efficacia è stata sostanzialmente soppiantata dal d.lgs. 141/2024, ma nella vicenda rimangono la base della condanna originaria.
d.lgs. 26/09/2024, n. 141, art. 84
"1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, ... 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali ... sono puniti con la sanzione amministrativa ..."
Introduce una disciplina di separazione tra sanzione penale e sanzione amministrativa in funzione dei quantitativi di tabacco: sopra 15 kg penale, fino a 15 kg generalmente sanzione amministrativa con tariffe previste; la nuova norma non realizza un'automatica abolitio criminis e richiede un accertamento fattuale per la ricaduta della fattispecie nel regime amministrativo o penale.
art. 673 cod. proc. pen.
Richiamato come strumento procedurale che può essere utilizzato in sede esecutiva per valutare la riconduzione della fattispecie nell'ambito della sanzione amministrativa o penale alla luce della nuova normativa.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; applicata per il pagamento di EUR 3.000,00.
Massime di principio
- La valutazione della particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis) è discrezionale e richiede una valutazione complessiva ai sensi dell'art. 133: il ricorrente deve dimostrare elementi concreti e rilevanti (modalità della condotta, danno, grado di colpevolezza, comportamento successivo) per superare la presunzione contraria rappresentata dai precedenti.
- Precedenti penali anche se risalenti possono essere comunque ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità se dimostrano abitualità; secondo la giurisprudenza, l'abitualità è configurabile quando sono stati commessi almeno due illeciti oltre a quello sotto giudizio.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62‑bis) è un giudizio di fatto del giudice di merito: l'onere di indicare elementi positivi concreti grava sul richiedente; in assenza di tali elementi il diniego è adeguatamente motivato richiamando l'assenza negli atti di elementi favorevoli.
- Quando la norma incriminatrice è modificata o sostituita da una nuova disciplina che contempera sanzioni penali e amministrative (es. d.lgs. 141/2024), la riqualificazione della fattispecie rispetto al nuovo regime richiede accertamenti di fatto che competono alla sede esecutiva o al giudice di merito e non possono essere decisi in Cassazione se implicano nuovo apprezzamento probatorio.
- La Corte di legittimità sindaca la motivazione dei giudici di merito solo nei limiti della manifesta illogicità, insufficienza o contraddittorietà: valutazioni discrezionali e di fatto (tenuità, attenuanti) sono difficilmente ribaltabili in cassazione senza errori motivazionali evidenti.
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